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Attenzione alle esche avvelenate!
Le esche al veleno causano ogni anno la morte di migliaia
di animali selvatici e domestici. Il loro scopo è l'eliminazione degli animali ritenuti nocivi,
concorrenziali o soltanto fastidiosi per la caccia o per l'agricoltura.
Nei centri urbani, gli avvelenamenti sono legati anche a dissidi condominiali, intolleranza nei confronti degli
animali e intimidazioni criminose.
Si tratta di una pratica illegale che - per quanto concerne il fenomeno in zone non urbanizzate - ha le sue
radici nello stesso mondo venatorio. Fino al 1977, infatti, l'uso dei bocconi avvelenati era consentito allo scopo di
eliminare gli animali carnivori, naturali competitori dei cacciatori. Oggigiorno l'uso dei bocconi avvelenati si
configura come bracconaggio.
Sono spesso i cacciatori di frodo infatti a disseminare le esche, con l'obiettivo di distruggere potenziali
concorrenti nell'attività venatoria, come volpi, lupi e altri carnivori selvatici, ma anche corvi, gazze e
cornacchie, che si cibano anche di uova di altri uccelli.
I bocconi avvelenati non colpiscono solo la specie a cui sono diretti, ma tutti gli individui legati nella stessa
catena alimentare. Provocano anche gravi danni all'ambiente. La stricnina, ad esempio, rimane molto a
lungo nei tessuti delle vittime, innescando una lunga successione di morti, inquinando suolo e falde acquifere.
Negli ultimi anni sono sempre più numerosi anche i decessi di animali domestici, colpiti dai micidiali preparati anche
in parchi pubblici, giardini privati e tra le colonie feline.
Golosità letali
Gli animali vengono attirati all'ingestione del veleno perché questo è contenuto in preparati ripieni di
sostanze mortali mescolate a carne, lardo o ad altri prodotti appetibili come:
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salsicciotti
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polpette
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teste o colli di gallina
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uova
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frittatine di castagne
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spugne fritte, spilli, frammenti di vetro
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composti golosi per gli animali
La gamma dei veleni utilizzati è molto varia e comprende
sostanze facilmente reperibili in commercio, come topicidi, pesticidi, diserbanti o persino semplici liquidi
anticongelanti, e componenti d'importazione, quali cianuro e stricnina, di cui esiste un vero e proprio smercio
clandestino.
Dal 17 gennaio 2009, è in vigore l'Ordinanza contingibile ed urgente concernente norme sul divieto di
utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati.
L'Ordinanza Ministeriale, firmata dal Sottosegretario alla Salute Francesca Martini, vieta a chiunque utilizzare in
modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive,
compresi vetri, plastiche e metalli. Il provvedimento vieta anche la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di
qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo
ingerisce.
Ottime sono le due principali motivazioni citate in premessa del provvedimento in cui si riconosce che:
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il dilagare del fenomeno di uccisione di animali mediante
l'utilizzo di esche o bocconi avvelenati - sia in ambito urbano che extraurbano - e le sempre più frequenti morti
tra la fauna selvatica per ingestione di sostanze tossiche abbandonate volontariamente nell'ambiente, sono causa di
rilevanti danni al patrimonio faunistico selvatico e in particolare alle specie in via di estinzione.
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la presenza di veleni e sostanze tossiche sul territorio,
rappresenta un serio rischio per la popolazione umana e per l'ambiente, sia direttamente, in particolare per i bambini,
anche indirettamente, attraverso la contaminazione ambientale.
Cosa cambia rispetto alle precedenti disposizioni normative
Particolarmente interessanti sono le seguenti modifiche presenti nel nuovo provvedimento:
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la definizione di bocconi o esche, non più circoscritta a
preparazioni contenenti sostanze velenose, ma estesa anche a preparati contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi
vetri, plastiche e metalli.
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la responsabilizzazione dei Sindaci che, anche solo in caso
di sospetto avvelenamento, devono provvedere ad assolvere a una serie di compit quali l'apertura di un'indagine, la
predisposizione della bonifica dell'area e la tabellazione della stessa, aumentare i controlli.
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il coinvolgimento delle Prefetture presso le quali è
istituito un "Tavolo di coordinamento" per la gestione degli interventi da effettuare e per il monitoraggio del
fenomeno.
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il ruolo attribuito ai medici veterinari, i quali sulla base
di una sintomatologia conclamata o qualora vengano a conoscenza di un caso di avvelenamento devono darne
immediata comunicazione Sindaco e al Servizio veterinario della Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente
e, in caso di decesso, devono inviare le spoglie dell'animale all'Istituto
Zooprofilattico.
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l'obbligo per il proprietario dell' animale deceduto di
segnalarne la morte alle Autorità competenti.
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la regolamentazione delle attività di derattizzazione e
disinfestazione eseguite dalle ditte specializzate (ma non da privati)
l'obbligo per le sostanze velenose di contenere una sostanza amaricante e recare le modalità di uso e smaltimento del
prodotto.
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I casi di avvelenamento devono essere documentati e denunciati.
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La denuncia, oltre a rendere possibile l'identificazione e
la punizione degli avvelenatori, testimonierà la gravità del problema e renderà meno difficile il percorso per
fermare il fenomeno.
Avvelenare un animale è un reato ai sensi dell'art. 544-bis del codice penale, cioè uccisione di animali.
Inoltre l'art. 146 T.U. Leggi Sanitarie proibisce e punisce la distribuzione di sostanze velenose e prevede la
reclusione da sei mesi a tre anni e un'ammenda da € 51,65 fino a € 516,46.
Per la denuncia, che ovviamente deve contenere le prove dell'avvelenamento dell'animale (a questo proposito è
importante allegare tutti i referti veterinari), ci si può rivolgere a qualsiasi organo di polizia giudiziaria (Polizia
Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Forestale, Finanza, Polizia Provinciale), presentando di persona il
proprio esposto o denuncia (anche contro ignoti) in forma scritta.
Se si rinviene del materiale sospetto come possibile esca avvelenata, occorre attivarsi tempestivamente segnalandone
subito la presenza agli organi di vigilanza (Forestale, Polizia Municipale, Polizia Veterinaria, Carabinieri, ecc.).
Minacce di avvelenamento
Anche nel caso particolare di minaccia di avvelenamento, ci sono i termini per una denuncia per art 544 bis c.p. e per
infrazione delle normative previste dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie relative alla distribuzione di sostanze
velenose.
Bisogna improvvisarsi 'detective' e raccogliere il maggior numero d'indizi affinché si possa risalire ai
colpevoli.
In particolare consigliamo di:
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compilare una denuncia scritta firmata da tutti i cittadini
interessati;
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depositarla direttamente in procura, oltre che da Carabinieri e
Forestale;
-
sollecitare ogni tanto, meglio se con il supporto di un
legale, l'andamento delle indagini.
E' necessario descrivere nel dettaglio tutti i fatti e, se
dovesse succedere qualcosa agli animali, occorre conservare i referti veterinari che ne attestano le ferite o la morte
così da poter allegare alle segnalazioni.
Come completamento dell'azione, suggeriamo di:
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Scrivere al Sindaco e all'ASL esprimendo indignazione e
chiedendo interventi deterrenti o di controllo delle zone interessate dagli avvelenamenti, nonché campagne di
sensibilizzazione sul fenomeno;
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Affiggere manifesti che spieghino come l'avvelenamento di
animali sia reato e venga punito come uccisione di animali ex art 544 bis c.p. fino a 18 mesi di reclusione;
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Se, in caso di avvelenamento anche solo sospetto, il Sindaco
non avesse ancora provveduto - così come previsto invece dall'Ordinanza Ministeriale - ad aprire un'indagine, a
bonificare e tabellare l'area, a intensificare i controlli, occorre sollecitarlo affinché proceda
immediatamente ad assolvere ai suoi compiti.
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Se presso la Prefettura non fosse stato organizzato il
Tavolo tecnico previsto dall'Ordinanza Ministeriale, occorre scrivere al Prefetto chiedendone
immediatamente la convocazione.
In caso di sospetti, sarà bene effettuare delle segnalazioni alle forze dell'ordine per chiedere controlli
o sopralluoghi.
La preparazione, la composizione e l'abbandono di esche e
bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive (compresi vetri, plastiche e metalli) nonché la
detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento elaborato in modo da poter causare intossicazioni o
lesioni al soggetto che lo ingerisce sono severamente puniti dalla legge.
Questi i principali riferimenti normativi in merito:
Art. 146 del T.U. Leggi Sanitarie Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265
Chiunque, non essendo farmacista o commerciante di prodotti chimici, di droghe e di colori, fabbrica, detiene per
vendere, vende o in qualsiasi modo distribuisce sostanze velenose, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000. I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici
autorizzati a tenere sostanze velenose e coloro che per l'esercizio della loro arte o
professione ne fanno uso, se non tengono tali sostanze custodite in armadi chiusi a chiave e in recipienti con
l'indicazione del contenuto e con il contrassegno delle sostanze velenose, sono puniti con l'arresto fino a un anno
o con l'ammenda non inferiore a lire 400.000.
Art. 147 del T.U. Leggi Sanitarie Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265
I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici e chiunque in qualsiasi modo faccia commercio di colori o di
prodotti chimici per uso industriale e agricolo non possono vendere sostanze velenose che a persone conosciute o che,
non essendo da loro conosciute, siano munite di un attestato dell'autorità di pubblica sicurezza indicante il nome e
cognome, l'arte o la professione del richiedente, e dimostrino di aver bisogno delle sostanze stesse per
l'esercizio dell'arte o della professione. In ogni caso debbono annotare in un registro speciale da presentarsi alla
autorità sanitaria a ogni richiesta, la quantità e la qualità delle sostanze velenose vendute, il giorno della
vendita col nome e cognome e domicilio, arte o professione dell'acquirente. Il contravventore è punito con la
sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000. A detta pena può essere aggiunta la sospensione
dall'esercizio della professione o dell'arte fino a tre mesi.
Art. 674 del codice penale
Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte
a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas,
di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino
a duecentosei euro.
Legge dell'11 febbraio 1992 n. 157
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio - all'art. 21 lettera u) : E'
vietato usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze
adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da
sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre.
Art. 544-bis. del codice penale (Uccisione di animali)
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi
a diciotto mesi.
Art. 544-ter. del codice penale (Maltrattamento di animali)
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a
comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è
punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro .La stessa pena si applica a
chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un
danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte
dell'animale.
Essendo delitti sono perseguibili anche solo a titolo di tentativo ovvero: è possibile punire tutti gli
atteggiamenti idonei e diretti in modo univoco a maltrattare o uccidere un animale.
Ordinanza Ministeriale
Ordinanza contingibile ed urgente concernente norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi
avvelenati (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 13-2009).
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