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Inquadramento
giuridico dell'allevamento cinofilo
A- Inquadramento giuridico del sistema normativo dell'allevamento cinofilo:
-attività cinotecnica (l del 23/08/93 n.349): attività volta all'allevamento, alla selezione e all'addestramento delle razze canine.
-imprenditori agricoli (art 2 comma 273-4): soggetti persone fisiche o giuridiche, singoli o associati che esercitano l'attività cinotecnica. Perché l'attività cinotecnica possa essere considerata agricola vi devono essere due requisiti:
1- che sia attività prevalente:quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto le altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto. E deve essere dedicato del tempo all'attività che viene quantificato in giorni lavorativi(n°) (50% all'anno)
2- che vengano prodotti nell'arco di un anno il n° dei cani, per tipo di razza, stabilito dal decreto del ministro dell'agr. Il numumero delle fattrici non inferiore a 5 ed una produzione numero di cuccioli non inferiore a 30.
Avendo tali requisiti è possibile richiedere l'esercizio alla camera del commercio come imprenditore agricolo.
Altresì possibile la richiesta d'iscrizione alle liste dei coltivatori diretti.
I soggetti che non possiedono i requisiti dell'art 2 saranno imprenditori commerciali e possono chiedere l'esercizio alla camera di commercio come imprenditori.
B- l'allevamento e l'enci:
L'enci è affiliato alla FCI , questa presiede alla concessione e registrazione degli affissi che hanno valore per tutti i paesi aderenti.
L'allevatore che richiede ed ottiene l'affisso è un socio allevatore e se in regola con i versamenti delle quote associative annuali può essere iscritto al registro degli allevatori.
Per ottenere l'affisso necessitano le seguenti condizioni: (regolamento libri genealogici)
1-Essere proprietario da almeno un anno di due fattrici della stessa razza.
2-Avere prodotto 2 cucciolate delle proprie fattrici nate almeno un anno prima della richiesta.
3-Avere partecipato ad una esposizione nazionale conseguendo con i propri soggetti qualifiche di almeno molto buono.
Il soggetto deve essere di moralità ineccepibile e non deve svolgere attività commerciale di compra-vendita di cani non prodotti da lui.
La concessione di un affisso è personale e vitalizia:
-in caso di morte non può essere concessa ad altri se non dopo 10 anni ad eccezione degli eredi legittimi sotto concessione del consiglio direttivo.
-Possibile l'associazione del coniuge, del discendenti o collaterali Di primo grado.
Registro allevatore: ( norme tecniche del libro genealogico del cane di razza)
REQUISITI:
1-Impegnarsi a svolgere attività di miglioramento seguendo gli indirizzi stabiliti dal libro genealogico.
2- Astenersi da azioni o comportamenti che portano nocumento o danno all'immagine e all'organizzazione del libro genealogico del cane di razza.
3-Essere sottoposti a controlli previsti dalla normativa sanitaria.
L'ufficio centrale da giudizio di idoneità, nel caso di parere sfavorevole è possibile il ricorso alla commissione tecnica centrale del libro genealogico.
Cane di razza pura: soggetto con genealogia conosciuta in possesso di un certificato che ne attesti l'identità.
GARANZIA:
In ambito cinofilo rivestono particolare importanza gli usi della provincia di Varese ove sono ammessi contratti con le formule:
A- Il cane ha certificato: offre la garanzia che i soggetti venduti entro l'anno saranno in possesso del certificato d'iscrizione al libro origini italiane.
B- Venduto a botta, o così com'è: questa formula prevede l'esclusione di qualsiasi garanzia.
Solitamente il venditore garantisce il cane che ha venduto da tutti i vizi o difetti sia occulti che apparenti.
Per vizi o difetti apparenti si intendono le malformazioni di nascita o acquisite che devono essere fatte notare al compratore. Peculiarità di tali usi è quella di far decorrere l'onere della denuncia alla consegna del cane.
Per: rabbia, cimurro, epatite, leptospirosi, rogna, micosi, tetano, toxoplasmosi ecc... il periodo di garanzia è di 8 giorni dalla loro manifestazione.
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