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Organi periferici e
scopi S.A.S.
Art. 1
Il presente Regolamento, approvato dal C.D.N. nella seduta del 14/06/1980, e modificato con delibera n. 47/00 del C.D.N. in data 19/04/2000, entrerà in vigore l'1/6/2000, attua il disposto dell'art. 27 dello Statuto Sociale e stabilisce le norme di funzionamento, i compiti e le sfere di influenza degli Organismi Periferici S.A.S.
ORGANISMI PERIFERICI
Art. 2 -Gli Organismi Periferici della S.A.S. sono:
a) le Sezioni
b) le Regioni
SEZIONI
Art. 3 - Le Sezioni S.A.S. sono libere associazioni di Soci senza scopo di lucro, che intendono, nell'ambito della competenza loro attribuita dal C.D.N. con l'atto di riconoscimento, attuare gli scopi della S.A.S. osservando le norme statutarie e le deliberazioni del C.D.N. rispettandone le direttive.
Art. 4 - Le Sezioni S.A.S. devono svolgere soltanto attività cinotecniche e sportive, in relazione alle esigenze locali, curando il miglior affiatamento e la collaborazione fra i Soci. L'attività cinotecnica è svolta dai Soci in armonia con i principi del buon costume e dell'onore sportivo, in ogni caso senza arrecare danno morale e/o materiale alla S.A.S. e nel rispetto della disciplina Sociale.
Art. 5 - E' vietata alle Sezioni qualsiasi attività non prevista dallo Statuto o non richiesta ed approvata dal C.D.N.
Ove la Sezione svolgesse attività contrarie allo Statuto ed ai Regolamenti Sociali ovvero alle delibere del C.D.N. e non previste dal presente Regolamento, i Consiglieri della Sezione responsabili e/o promotori di tali attività saranno passibili di sanzioni disciplinari ai sensi dell'art 28 dello Statuto Sociale.
Il C.D.N. potrà inoltre deliberare la revoca del riconoscimento.
COSTITUZIONE
Art. 6 - La Sezione si realizza con un'assemblea costitutiva
di Soci S.A.S., o aspiranti tali, proponendo tre denominazioni da sottoporre al C.D.N., vota la nomina del proprio Consiglio Direttivo secondo i criteri espressi all'artt. 15-16-17 del presente Regolamento ed avanza al C.D.N. domanda di riconoscimento ufficiale. Tale riconoscimento verrà concesso ad insindacabile giudizio del C.D.N., tenendo conto dell'esistenza dei seguenti requisiti:
a) che sia pervenuta alla Sede Centrale domanda di riconoscimento ufficiale, accompagnata dal verbale d'assemblea costitutiva controfirmato almeno da trenta Soci fondatori. (E' condizione di favore, ma non determinante, la presenza del Presidente Regionale all'assemblea costitutiva);
b) che il Consiglio di Regione competente abbia espresso il proprio parere non vincolante;
c) che la Sezione disponga di un campo di addestramento aperto a tutti i Soci S.A.S. In caso di estensione territoriale particolarmente vasta è consentita alla Sezione la istituzione di un Nucleo Periferico, che disponga di un proprio campo. Il nucleo, rappresentato da un capo gruppo, é sede secondaria della Sezione;
d) che la Sezione abbia un recapito ed una sede sociale.
All'atto del riconoscimento il C.D.N. sceglierà la denominazione della sezione tra le tre proposte alternative suggerite dalla sezione richiedente.
Art. 7 - Il riconoscimento potrà essere negato in relazione alla vicinanza della sezione richiedente ad altra sezione esistente, considerando il numero complessivo dei soci in zona.
All'atto del riconoscimento il C.D.N. potrà decidere l'appartenenza della nuova sezione ad una Regione diversa a quella della richiesta (art. 56 del presente regolamento).
La istituzione di un nucleo periferico della Sezione è consentita ove il campo del nucleo sia sufficientemente lontano dal campo di altra sezione e non interferisca con l'attività e i programmi di altra sezione. Il C.D.N. può deliberare la cessazione del nucleo.
Art. 8 - Sono Organi Sociali della Sezione:
a) l'assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio Sindacale.
ASSEMBLEA GENERALE
Art. 9 - L'assemblea generale dei Soci della Sezione è
composta dai Soci in regola con il versamento della quota Sociale per l'anno in corso presso quella Sezione, che risultino già Soci S.A.S. nell'anno precedente.
Ogni Socio avente diritto al voto può farsi rappresentare in assemblea da un Socio della Sezione, avente parimenti diritto al voto, mediante delega scritta.
I Soci Giovani (di età inferiore a 18 anni) e quelli non associati alla S.A.S. nell'anno precedente non possono votare, né rappresentare altri Soci in assemblea. Essi, tuttavia, hanno diritto ad essere presenti e di prendere la parola in assemblea.
Ogni socio può essere portatore di una sola delega scritta.
Art. 10 - Le votazioni saranno a scrutinio segreto o per alzata di mano, proposta a discrezione di chi presiede l'assemblea. Se tale proposta (voto per alzata di mano) non è accettata anche da un solo socio avente diritto a voto, la votazione dovrà avvenire a scrutinio segreto.
Art. 11 - L'Assemblea si riunisce in via ordinaria due volte l'anno, la prima entro il 15 febbraio per approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente e la relazione del Consiglio Direttivo anche sulle attività svolte, nonché per deliberare il programma tecnico e sportivo del 2° semestre dell'anno in corso. La seconda assemblea ordinaria si terrà entro il 30 Luglio per deliberare il programma tecnico e sportivo dell'anno successivo.
Art. 12 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Sezione o, in caso di impedimento dal vicePresidente oppure, quando entrambi siano impediti o ne facciano richiesta, da un Socio chiamato dai presenti a presiederla. Il Presidente, con il consenso dell'assemblea, nominerà un segretario fra i soci presenti per redigere il verbale.
Art.13 - In caso di votazione a scrutinio segreto, prima di discutere gli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea deve nominare tre scrutatori tra i soci presenti aventi diritto a voto.
La data dell'assemblea é stabilita dal Consiglio di Sezione.
Art. 14 La convocazione dell'Assemblea è annunciata dal Presidente con l'invio per posta dell'invito a parteciparvi. Copia della convocazione dovrà essere inviata al Delegato Regionale.
Gli avvisi di convocazione debbono essere spediti almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea. Nella convocazione dovranno essere specificati, la data e la località in cui l'assemblea avrà luogo, l'ora della prima e della seconda convocazione e gli argomenti da discutere.
L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché sono presenti di persona, o per delega, la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Una copia del verbale dell'Assemblea deve essere inviata entro quindici giorni alla SAS, Sede Centrale, ed una copia deve essere inviata al Presidente di Regione competente per territorio.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 15 - Il Consiglio Direttivo della Sezione è composto da cinque Consiglieri che ricoprono le seguenti cariche:
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Responsabile Allevamento;
- Responsabile Addestramento;
- Tesoriere.
Art.16 - L'Assemblea dei Soci voterà direttamente per ciascuna delle cariche un unico nominativo scelto tra i soci della Sezione.
In caso di parità di voti per una o più cariche si procederà ad una seconda votazione. In caso di ulteriore parità si procederà ad oltranza fino a
raggiungere la maggioranza su un nome.
Art. 17 - Le cariche Sezionali dei Responsabili di Allevamento e Addestramento dovranno essere affidate a soci che abbiano provata esperienza nei settori in cui vengono eletti.
Art. 18 - Il C.D.N. ha la facoltà di non ratificare le cariche Sezionali per l'Allevamento e l'Addestramento qualora ritenga che i soci eletti non abbiano adeguata esperienza e competenza in materia di Allevamento e Addestramento per ricoprire le cariche loro affidate.
Art. 19 - Ove nella sezione non vi siano soci di adeguata esperienza e competenza disponibili a ricoprire le cariche di responsabile dell'Allevamento e dell'Addestramento, la carica potrà essere ratificata previa delibera del C.D.N.; in questo caso il responsabile eletto dovrà agire in stretta collaborazione con il Responsabile Regionale del Settore.
In ogni caso i Responsabili Sezionali dell'Allevamento e dell'Addestramento fanno capo direttamente ai rispettivi Responsabili Regionali.
Art. 20 - Le nomine diventano definitive solo dopo la ratifica da parte del C.D. Nazionale.
I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Art. 21 - Qualora durante il triennio venissero a mancare uno o più Consiglieri, questi verranno sostituiti dall'Assemblea alla prima riunione successiva alle dimissioni. Se venissero a mancare più della metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio si considera decaduto; i consiglieri rimasti in carica provvederanno a convocare una nuova Assemblea da tenersi entro i due mesi successivi per l'elezione di un nuovo Consiglio.
Qualora venissero a mancare nel Consiglio per dimissioni o per altri motivi il Presidente e il Vice Presidente, in attesa della loro sostituzione da parte dell'Assemblea, il consigliere più anziano d'età assumerà le funzioni di Presidente.
Art. 22 - Se viene a mancare il Consigliere responsabile sezionale dell'Allevamento o dell'Addestramento, il Presidente ricopre la carica vacante fino alle nuove elezioni da parte dell'Assemblea. L'assunzione della carica ad interim da parte del Presidente Sezionale dovrà essere comunicata al Presidente Regionale e al Delegato Regionale.
Le dimissioni avranno effetto solo al momento in cui siano pervenute anche al Delegato regionale al quale dovranno essere inviate per conoscenza.
I Consiglieri ed i Consigli eletti in sostituzione, restano in carica sino alle naturali scadenze degli originari mandati.
Art. 23 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare in sede locale gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei soci della Sezione. Le disposizioni dell'Assemblea Generale dei Soci S.A.S. e del C.D.N. sono comunque prevalenti.
Art. 24 - I Consiglieri sono responsabili in solido dell'amministrazione sociale fino all'approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'assemblea dei soci.
Art. 25 - Il Consiglio si riunisce di norma con cadenza bimestrale e, comunque, allorquando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri o il Collegio Sindacale.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vicePresidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.
Art. 26 - La convocazione è inviata per posta sette giorni prima della data della riunione. Eccezionalmente, in caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche telefonicamente.
Le riunioni di Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. In Consiglio non sono ammesse deleghe.
In caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede il Consiglio.
I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre riunioni consecutive decadono dal loro incarico.
La giustificazione del motivo dell'assenza é valutata dal Consiglio che ne deve dare atto nel verbale.
Art. 27 - Le delibere del Consiglio entrano in vigore al momento della loro adozione e saranno immediatamente inviate alla Regione ed al Delegato Regionale.
Art. 28 - I verbali delle riunioni di Consiglio vanno inviati entro sette giorni dalla loro approvazione al Presidente della Regione competente per territorio ed al Delegato Regionale.
Art. 29 - Il Consiglio ha l'obbligo di inviare mensilmente alla Sede Centrale le quote sociali e l'elenco Soci completo della copia del modulo d'iscrizione o del rinnovo.
Art. 30 - I Soci dissenzienti con le decisioni del Consiglio di Sezione potranno avanzare reclamo scritto al Consiglio di Sezione, inviandone copia per conoscenza al Delegato Regionale.
Il reclamo dovrà essere sottoscritto da almeno dieci soci appartenenti alla Sezione.
In caso di rigetto del reclamo, purché si tratti di questioni di interesse generale e non personale, il reclamo potrà essere presentato in seconda istanza al C.D.N. In questo caso al reclamo dovrà essere allegato un assegno circolare di £.500.000, intestato alla SAS Sede Centrale.
Art. 31 - Il Presidente Nazionale convocherà presso la Sede Centrale, in Modena, i reclamanti ed il Consiglio Sezionale interessato che, alla presenza di almeno due Consiglieri Nazionali oltre al Presidente ed al Delegato Regionale, esporranno i fatti. Il reclamo avrà comunque il suo corso anche se le parti convocate non si presenteranno, salvo i casi di comprovato ed assoluto impedimento che sarà valutato dal C.D.N.
Il Presidente Nazionale relazionerà il C.D.N. sull'esito dell'incontro nella prima riunione successiva a questo. Il C.D.N. nella stessa riunione si pronuncerà nel merito, se del caso annullando la decisione del Consiglio Sezionale ed assumendo una propria delibera. La decisione del C.D.N. é inappellabile.
Art. 32 - Nel caso in cui dal reclamo o dai successivi colloqui emergano responsabilità disciplinari a carico di un socio o dei Consiglieri, il Presidente provvederà ad inoltrare denuncia scritta al C.D.N. ex art. 28 Statuto Sociale
In caso di accoglimento anche parziale del reclamo la quota versata di £. 500.000 come previsto dall'art. 30 del Presente Regolamento, verrà restituita ai ricorrenti. In caso di rigetto del reclamo la somma sarà acquisita dalla Sede Centrale.
Art. 33 - Ove, all'interno di una Sezione, emergano tra i Soci situazioni di contrasto o litigiosità che il Consiglio di Sezione (C.D.S.) ritenga possano compromettere il sereno svolgimento delle attività sociali od ostacolare il buon funzionamento della Sezione, il C.D.S. all'unanimità, con richiesta motivata supportata da documentazione, ha facoltà di inoltrare al C.D.N. domanda affinché il socio o i soci responsabili di disturbare il buon funzionamento della Sezione siano aggregati direttamente alla Sede Centrale.
Art. 34 - La domanda inoltrata dal C.D.S. al Consiglio Direttivo Nazionale dovrà essere comunicata anche ai Soci interessati i quali, entro 15 gg. dal ricevimento, potranno far pervenire
le loro osservazioni al C.D.N.
Decorso tale termine il Presidente Nazionale ha facoltà di convocare le parti come previsto dall'art. 31 del presente Regolamento
Art. 35 - Il Presidente Nazionale relazionerà il C.D.N. sull'esito dell'incontro nella prima riunione successiva a questo. Il C.D.N. nella stessa riunione si pronuncerà con decisione inappellabile accogliendo o respingendo la domanda del C.D.S. La decisione assunta dal C.D.N. sarà comunicata agli interessati entro quindici giorni.
Nel caso in cui emergano responsabilità disciplinari a carico di un socio o dei Consiglieri, il Presidente provvederà ad inoltrare denuncia scritta al C.D.N. ex art. 28 Statuto Sociale.
Art. 36 - Il socio appartenente ad una Sezione non può nell'anno in corso operare passaggio ad altra Sezione. Ogni passaggio da una Sezione all'altra deve essere comunicato dal Socio entro il mese di Dicembre dell'anno in corso, per il trasferimento ad altra Sezione nell'anno successivo.
Nel caso in cui nell'anno successivo siano previste le elezioni per il rinnovo triennale delle cariche sociali della Sezione, l'aggregazione di un nuovo socio può avvenire solo dopo la elezione delle cariche sociali sezionali, il nuovo socio aggregato non potrà votare per il nuovo consiglio da eleggere.
Art. 37 - Il trasferimento deve essere richiesto per scritto alla Sezione nella quale intende associarsi con specifica indicazione dei motivi dello spostamento. Copia della lettera dovrà essere inviata negli stessi termini alla Regione di competenza della nuova Sezione.
La Sezione può rifiutare l'aggregazione del socio che intende trasferirsi. In questo caso dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Regionale ed al Delegato Regionale i motivi del rifiuto.
Art. 38 - Un socio già appartenente ad una Regione non può chiedere di essere aggregato ad una Sezione appartenente ad altra Regione, salvo che per motivi trasferimento di residenza o domicilio e di maggior vicinanza ad altra sezione.
Art. 39 - Ove tra i soci insorgessero questioni che pur non avendo rilevanza generale, di fatto compromettono il sereno e efficiente svolgimento dell'attività sociale, l'immagine morale e materiale di un socio della SAS, alle Sezioni e agli Organi Sociali, ovvero comprimano i diritti di un socio allo svolgimento delle attività sociali, il socio potrà informare il Delegato Regionale con lettera scritta inviando copia per conoscenza al Presidente della Regione di appartenenza.
Entro 30 giorni dal ricevimento il Delegato Regionale dovrà convocare le parti per un chiarimento dei fatti e delle rispettive ragioni cercando di ricomporre il contrasto relazionando il C.D.N. circa l'esito dell'incontro.
Art. 40 - Se sorge un contrasto tra un socio e il Delegato Regionale la questione sarà esposta al Presidente Nazionale il quale provvederà a convocare le parti per la composizione del contrasto relazionando il C.D.N. dell'esito dell'incontro.
IL PRESIDENTE
Art. 41 -Il Presidente ha la rappresentanza legale sia nei rapporti interni alla S.A.S. che in quelli esterni.
Art. 42 - Non può ricoprire la carica chi abbia riportato, nel triennio precedente, sanzioni disciplinari diverse e più gravi della censura, comminate dai Probiviri S.A.S. o dall'E.N.C.I.
Egli vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio, in questo caso le sue delibere dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio alla sua prima riunione.
Art. 43 - In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
Il Presidente della Sezione fa parte di diritto del Consiglio della Regione competente per territorio, secondo il disposto dell'art. 59 del presente regolamento.
COLLEGIO SINDACALE
Art. 44 - Il Collegio Sindacale è costituito dai tre
membri eletti a detta carica dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità previste dall'art. 16 del presente Regolamento.
I membri del Collegio Sindacale durano in carica tre anni e, ove vengano a mancare per dimissioni od altra causa, possono essere sostituiti con le modalità del precedente art. 21
Art. 45 - I membri del Collegio Sindacale nomineranno tra loro un Presidente alla prima riunione.
Il Collegio dei Sindaci ha la responsabilità della revisione contabile della sezione e del controllo della gestione economica della Sezione.
A tal fine le convocazioni del Consiglio devono essere inviate anche ai membri del Collegio sindacale negli stessi termini e con le stesse modalità previste per i consiglieri.
Almeno un membro del Collegio sindacale interverranno ai Consigli Direttivi con facoltà di parola sulle questioni e delibere relative alla gestione economica della Sezione senza diritto a voto.
PATRIMONIO DELLA SEZIONE
Art. 46 - Il patrimonio della Sezione è costituito:
a) da beni immobili e mobili;
b) dalle somme accantonate;
c) da qualsiasi altro bene pervenutogli a titolo legittimo;
Le entrate della Sezione sono costituite:
a) da una percentuale sulle quote associative alla S.A.S. il cui importo é stabilito con delibera del C.D.N.
b) degli eventuali contributi concessi dalla S.A.S. o da altri Enti, Associazioni o persone;
c) dalle attività di gestione
d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.
Art. 47 - E' fatto divieto di distribuire in modo anche indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 48 - In caso di scioglimento della Sezione, per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto alla S.A.S. Società Amatori Schäferhunde, con sede in Modena, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 L. 23/12/96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
La S.A.S. affiderà la gestione del patrimonio della Sezione disciolta alla Regione territorialmente competente per favorire la costituzione in zona di una nuova sezione.
Art. 49 - L'esercizio finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Copia dei bilanci consuntivi e degli eventuali i bilanci preventivi debbono essere inviati al Presidente della Regione e al Delegato Regionale.
Art. 50 - In caso di mancata approvazione del
bilancio da parte dell'assemblea il rendimento dei conti dovrà essere presentato al Consiglio Regionale e al Delegato Regionale entro quindici giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea.
RICONOSCIMENTO-SCIOGLIMENTO
Art. 51 - Il riconoscimento disposto dal C.D.N. come previsto dell'art. 6 del presente regolamento, è deliberato in via provvisoria per il periodo di un anno
Trascorso tale termine il C.D.N. riesamina la pratica e può concedere, se del caso, il riconoscimento definitivo della Sezione.
La revoca del riconoscimento viene deliberata dal C.D.N., sentito il parere non vincolante del Consiglio di Regione e del Delegato Regionale, dopo aver provveduto, se opportuno, al passaggio della gestione commissariale.
Il riconoscimento può essere revocato quando la Sezione venga a perdere i requisiti di cui all'art. 6, oppure nel caso in cui la Sezione svolga un'attività non conforme a quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.
Art. 52 - In caso di mancato svolgimento delle attività
sociali, di gravi inosservanze della disciplina sociale o di non funzionamento degli organi sociali delle sezioni, ovvero, per gravi contrasti tra i soci all'interno delle Sezioni, il C.D.N. può disporre lo scioglimento degli organi sociali e la nomina di un commissario straordinario che ne assume le funzioni.
Art. 53 - Decorso il termine di Commissariamento il C.D.N. può prolungare di tre mesi la gestione commissariale. Qualora la situazione della Sezione non si sia sanata, o non sia sanabile il C.D.N. può revocare il riconoscimento, prima della convocazione dell'Assemblea per la ricostituzione degli organi Sociali decaduti a seguito del commissariamento.
Il commissario straordinario deve convocare l'assemblea dei soci prima del termine del suo mandato
Art. 54 - Lo scioglimento della Sezione avviene per delibera della Assemblea dei Soci della Sezione approvata da due terzi degli aventi diritto al voto.
I soci di una Sezione disciolta possono aderire ad altra Sezione o alla Sede Centrale.
REGIONI
Art. 55 - Le Regioni sono Organismi Periferici della S.A.S. costituiti dal C.D.N. allo scopo di mantenere contatti più diretti tra gli Organi Centrali e le Sezioni.
Le Regioni hanno compiti:
a) di controllo delle attività tecniche delle Sezioni di loro competenza;
b) di coordinamento dell'attività sportiva delle Sezioni di loro competenza;
c) di organizzare, su mandato del C.D.N., manifestazioni tecniche e sportive di particolare importanza;
d) della gestione temporanea di Sezioni in fase di riorganizzazione e di scioglimento.
Art. 56 - Il C.D.N., a seconda delle obbiettive esigenze di gestione della S.A.S., costituisce il necessario numero di Regioni sul territorio nazionale secondo criteri propri, non necessariamente in rapporto e conformità con le suddivisioni politico-amministrative.
In linea puramente indicativa, da attuarsi come tipica ma non obbligatoria, i criteri di suddivisione sono i seguenti:
a) numero di Sezioni appartenenti alla Regione: da un minimo di tre ad un massimo di dodici;
b) numero totale di Soci iscritti nelle Sezioni comprese nella Regione: da un minimo di 100 ad un massimo di 1500.
Art. 57 - La composizione della Regione può essere variata dal C.D.N. con lo spostamento di una o più sezioni ad altra regione ove ciò favorisca il coordinamento delle attività delle Sezioni e la loro effettiva partecipazione all'attività della Regione
Il riordino della composizione delle Regioni avviene, ad opera del C.D.N., di norma nel semestre precedente le elezioni del Consiglio di Regione, ed entra in vigore con il primo gennaio dell'anno immediatamente successivo.
Art. 58 - Sono Organi Sociali della Regione:
a) il Consiglio di Regione;
b) il Presidente;
c) il Vice Presidente
d) il Tesoriere.
CONSIGLIO DIRETTIVO DI REGIONE
Art. 59 - Il Consiglio Direttivo di Regione è composto:
a) dal Presidente;
b) dal Vice Presidente;
c) dal Tesoriere
d) dal Responsabile dell'Allevamento
e) dal Responsabile dell'Addestramento
f) dai Presidenti delle Sezioni facenti parte della Regione riconosciute dal C.D.N. in via definitiva.
In caso di impedimento, i Presidenti di Sezione devono delegare il proprio Vice Presidente ai lavori del Consiglio di Regione.
Art. 60 - Il Consiglio di Regione si riunisce di norma ogni tre mesi e, comunque allorquando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Presidenti di Sezione ed è presieduto dal Presidente. o dal Vice Presidente, qualora il Presidente sia assente. La convocazione deve essere fatta a mezzo posta 7 giorni prima della data della Riunione, in caso d'urgenza può essere effettuata anche telefonicamente
Il Consiglio è valido quando è presente un terzo dei legittimi rappresentanti delle Sezioni che ne fanno parte. Ai Consigli Regionali parteciperà, senza diritto di voto, il Delegato Regionale nominato dal C.D.N.
Le delibere del Consiglio di Regione sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
I membri eletti del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Art. 61 - La elezione del Presidente del Vice Presidente e del Tesoriere avviene in una riunione dei Presidenti di Sezione appartenenti alla Regione riconosciute in via definitiva, convocati dal Presidente Regionale uscente su invito e autorizzazione del C.D.N..
La elezione dei responsabili regionali dell'Allevamento e dell'Addestramento avviene in due diverse riunioni convocate nello stesso giorno dal Presidente Regionale uscente.
Art. 62 - Le riunioni riferite al precedente articolo e che
il presente articolo fa riferimento sono presiedute dal Presidente Regionale uscente il quale non ha diritto a voto.
Alle riunioni di cui al presente articolo deve essere convocato e presente il Delegato Regionale il quale ha il compito di verificare gli aventi diritto a voto e al numero di voti di cui ciascuna sezione dispone.
Qualora la documentazione prevista dall'art. 29 del presente Regolamento non fosse stata ancora inviata alla Sede Centrale questa dovrà essere consegnata al Delegato che dopo averla controllata provvederà ad inoltrarla alla Sede Centrale.
La nomina del Consiglio Regionale diventa effettiva solo dopo la ratifica delle relative cariche da parte del C.D.N..
IL PRESIDENTE REGIONALE
Art. 63 - Il Presidente viene eletto dai Presidenti delle Sezioni riconosciute in via definitiva dal C.D.N., i quali disporranno di tre voti ciascuno più un voto per ogni dieci Soci della propria Sezione aventi diritto al voto. La frazione dell'ultima quota di dieci non viene computata.
Art. 64 - Il Presidente Regionale non può ricoprire contemporaneamente cariche in seno ai Consigli di Sezione o di Consigliere Nazionale; non può essere eletto alla carica chi ha riportato nel triennio precedente provvedimenti disciplinari che comportino pene più gravi della censura comminate dai Probiviri S.A.S. o dalla Commissione di Disciplina di 1° Istanza dell'E.N.C.I.
Il Presidente Regionale opera con i poteri previsti dall'art. 19 dello Statuto S.A.S.:
a) ha la facoltà, sentito il parere non vincolante del Delegato Regionale, di sospendere i lavori del Consiglio di Regione e l'attuazione delle relative delibere, allorquando queste appaiono in contrasto con le direttive del C.D.N. al quale dovrà fare immediata relazione.
b) ha la facoltà, sentito il parere non vincolante del Delegato Regionale, di proporre, al C.D.N. una gestione commissariale per le Sezioni che cadono nella sua competenza territoriale.
VICE PRESIDENTE REGIONALE
Art. 65 - Il vicePresidente viene eletto dai Presidenti delle Sezioni riconosciute in via definitiva dal C.D.N., i quali disporranno di tre voti ciascuno più un voto per ogni dieci Soci della propria Sezione aventi diritto al voto. La frazione dell'ultima quota di dieci non viene computata.
Il vicePresidente svolge i compiti che di volta in volta gli vengono delegati dal Presidente. Collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento.
Il Vice Presidente non può essere eletto tra i Presidenti delle Sezioni aventi diritto a voto e deve essere socio di una Sezione appartenete alla Regione.
La carica é incompatibile con altre cariche sezionali e con la carica di Consigliere Nazionale S.A.S.
TESORIERE
Art. 66 - Il tesoriere é eletto dai Presidenti delle Sezioni riconosciute in via definitiva dal C.D.N., con le stesse modalità del precedente art. 63
E' compito del tesoriere tenere la contabilità della regione e disporre dei fondi secondo le delibere del C.D.R.
RESPONSABILI DELL'ALLEVAMENTO E ADDESTRAMENTO REGIONALI
Art. 67 - Il responsabile Regionale dell'Allevamento é eletto dai Responsabili Sezionali dell'Allevamento di tutte le sezioni riconosciute facenti parte della Regione che verranno a tal fine convocati dal Presidente Regionale uscente come previsto dall'art. 61 del presente regolamento.
Ciascun responsabile Sezionale ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti si procederà ad ulteriori votazioni fino alla nomina. Nella riunione per la nomina del responsabile regionale il Presidente Regionale non ha diritto a voto.
Art. 68 - Il responsabile Regionale dell'Addestramento é eletto col le stesse modalità previste dal precedente art 67
Art. 69 - La cariche dei Responsabili dell'Allevamento e Addestramento sono incompatibili con tutte le cariche di Sezione unitamente a quella di Consigliere Nazionale.
Art. 70 - Le cariche Regionali dei Responsabili di Allevamento e Addestramento dovranno essere affidate a soci che abbiano provata esperienza nei settori in cui vengono eletti.
Il C.D.N. ha la facoltà di non ratificare le cariche Regionali per l'Allevamento e l'Addestramento qualora ritenga che i soci eletti non abbiano adeguata esperienza e competenza in materia di Allevamento e Addestramento per ricoprire le cariche loro affidate.
Art. 71 - I Responsabili Regionali dell'Allevamento e dell'Addestramento fanno capo ai rispettivi Responsabili Nazionali.
Art. 72 - Tutti i programmi tecnici di Allevamento e Addestramento delle Sezioni, ivi compresi i programmi delle manifestazioni (Raduni e Prove), dovranno essere inviati ai Responsabili Regionali che a loro volta li sottoporranno al Consiglio Regionale affinché le prove siano coordinate in ambito regionale.
Il Consiglio Regionale approverà i programmi tecnici ed i calendari e provvederà ad inviarli ai Responsabili Nazionali dell'Allevamento e Addestramento, i quali a loro volta li sottoporranno al Comitato Tecnico e successivamente per l'approvazione al C.D.N.
I Programmi Regionali dovranno pervenire al C.D.N. sei mesi prima della loro attuazione.
GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE
Art. 73 - Le entrate delle Regioni sono costituite:
a) dagli eventuali contributi versati dalle Sezioni nella misura stabilita dal C.D.N.;
b) dai proventi delle manifestazioni nella misura stabilita dal C.D.N.;
c) La Regione cui appartiene la Sezione organizzatrice di prove ha facoltà di richiedere per i propri fondi il 5% sull'incasso complessivo delle quote di iscrizione dei Raduni, Prove di Brevetto e Corsi Cinotecnici.
Annualmente verrà redatto, a cura del Consiglio Regionale un rendiconto finanziario ed eventuali passivi della regione dovranno essere immediatamente coperti in parti uguali dalle Sezioni che appartengono alla Regione.
In caso di scioglimento della Regione i fondi passano a disposizione del C.D.N. che li destinerà ad altre Regioni.
DELEGATO REGIONALE
Art. 74 - I Delegati Regionali sono nominati dal C.D.N., e possono partecipare alle riunioni di Consiglio Regionale e dei Consigli Sezionali o delle Assemblee Sezionali con diritto di intervenire sugli argomenti all'O.d.G., ma senza diritto di voto.
I Delegati Regionali non possono ricoprire cariche nei direttivi Sezionali o Regionali.
Le Regioni e le Sezioni devono invitare il Delegato alle Riunioni di Consiglio ed alle Assemblee.
I Delegati regionali vigilano sull'applicazione del presente regolamento e delle disposizioni impartite del C.D.N. Propongono al C.D.N. eventuali interventi per le irregolarità rilevate nell'attività sociale delle Sezioni e delle Regioni.
Art. 75 - Il Delegato Regionale ha altresì, il compito di comporre i contrasto personali insorti tra i soci che attengono all'attività sociale o, comunque, ne compromettono lo svolgimento e l'efficienza come previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.
Art. 76 - Il Delegato Regionale relazionerà per iscritto il C.D.N. sull'andamento dell'attività della Regione, qualora sia presente relazionerà sull'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni organizzate dalle sezioni di competenza.
VARIE
Art.77 - Il C.D. Nazionale ha il diritto di disporre proprie ispezioni ed in caso di irregolarità, violazioni statutarie, comportamenti antisociali o mancato funzionamento degli Organismi Periferici, può sciogliere i relativi consigli e nominare un commissario straordinario.
Art. 78 - Ove i membri degli Organismi Sezionali e Regionali, durante il corso del mandato, riportino, sanzioni disciplinari, decadono immediatamente dalle cariche sociali ricoperte.
Art. 79 - Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Art. 80 - Il Presente regolamento può essere modificato dal C.D.N. quando lo ritenga opportuno.
Per quanto non previsto dal presente regolamento il C.D.N. si riserva di deliberare di volta in volta.
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