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Divieto di combattimenti fra
animali
1. Chiunque organizza, promuove o dirige combattimenti o competizioni cruenti
tra animali, mettendone in pericolo l'integritą fisica, in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico, e' punito con la pena della reclusione da uno a
tre anni e con la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni. La pena e' aumentata sino alla
metą se alle predette attivitą partecipano od assistono minorenni o persone armate o se i combattimenti o le competizioni sono
documentati con foto o filmati.
2. Chiunque alleva o addestra animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 1 e' punito con la reclusione
da tre mesi a due anni.
3. Chiunque assiste a qualsiasi titolo, anche in veste di spettatore, ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 1 e' punito con l'ammenda da
lire 20 milioni a lire 100 milioni. Alla stessa pena sono soggetti i proprietari o i detentori degli animali, se consapevoli o consenzienti, e
chiunque effettua scommesse, anche se non presente nel luogo del reato. La stessa pena si applica nel caso in cui i responsabili siano recidivi specifici.
4. E' vietato produrre, importare, acquistare, detenere, esporre al pubblico ed
esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, a fini di lucro e comunque in
attivitą collegabili ai combattimenti, video o materiale di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini dei combattimenti o della
competizioni di cui al comma 1. Tali divieti non si applicano alle associazioni
per la tutela degli animali, alle universitą degli studi, alle istituzioni scientifiche e culturali ed a chiunque utilizzi il materiale di cui al presente
comma per finalitą educative.
5. La violazione del divieto di cui al comma 4 e' punita con l'arresto fino ad
un anno e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 10 milioni. Con la sentenza di
condanna o con il decreto penale e' inoltre disposta la sospensione da un minimo
di sei mesi ad un massimo di due anni dell'eventuale licenza inerente
l'attivitą commerciale o di servizio.
Confisca e pene
accessorie
1 E' disposta la confisca dei cani che servirono o furono destinati a commettere
i reati previsti dalla presente legge, salvo che appartengano a persona estranea
al reato e siano da questa legittimamente detenuti.
2. Gli animali di cui al comma 1, per i quali sia stata disposta la confisca o
il sequestro, sono affidati ad uno dei soggetti individuati con il decreto di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera c. (n.d.w. Art. 1, Comma2: "Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della sanitą, con proprio decreto, da adottare di
concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e delle politiche agricole
e forestali, provvede a:" Lettera c: "individuare le associazioni e gli enti ai
quali sono affidati il prelievo e la custodia degli animali oggetto di confisca
o di sequestro")
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, la condanna per uno dei reati
previsti dalla presente legge importa la sospensione della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo previsto per l'esercizio delle
attivitą concernenti l'allevamento, la conduzione, il commercio e il trasporto
di animali per un periodo da tre mesi a tre anni e, ove dalla commissione del
reato derivi la morte di un animale, la revoca della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo.
Obblighi dei medici
veterinari
1. I medici veterinari che nell'esercizio della professione hanno curato o
visitato animali per lesioni che possono essere ragionevolmente riferibili ai
combattimenti o alle competizioni di cui all'articolo 4, comma 1, inoltrano segnalazione
all'autoritą giudiziaria.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il medico veterinario che omette o ritarda di effettuare la segnalazione di cui al comma 1 e' punito con la
sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 500 mila.
Obblighi degli
allevatori
1. Dal 1^ gennaio 2001 e' fatto obbligo agli allevatori e ai rivenditori,
all'atto della vendita di ogni singolo animale, di consegnare all'acquirente
materiale informativo, che illustri scientificamente i percorsi fondamentali
per la socializzazione dell'animale e le relative modalitą di attuazione.
Attivitą formative
1. Lo Stato e le regioni promuovono d'intesa l'integrazione dei programmi
didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una
effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli
animali, ed in particolare dei cani, anche mediante prove pratiche.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il mantenimento
degli animali dei quali non sia noto il proprietario o il detentore, pari a lire 1.300 milioni annue a decorrere dall'anno 2000 da iscrivere in apposita
unitą previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della
sanita', si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della sanita'.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. Le risorse finanziarie provenienti dall'applicazione delle sanzioni amministrative e delle ammende previste dagli articoli 1, 2, 3, 4, e 8 sono
riassegnate all'unitą previsionale di base di cui al comma 1 per concorrere
alla realizzazione delle finalitą della presente legge.
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