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Codice Penale
Art. 500
DIFFUSIONE DI MALATTIA DEGLI ANIMALI
Chiunque cagiona la diffusione di una malattia ad animali pericolosa per
il patrimonio zootecnico della Nazione è punito con la reclusione da
uno a cinque anni. Se la diffusione avviene per colpa I'ammenda è fino
a L.4.000.000
Art. 638
UCCISIONE O DANNEGGIAMENTO DI ANIMALI ALTRUI
Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora
animali che appartengono ad altri è punito, a querela della persona
offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire
seicentomilaLa pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si
procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di
bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o
equini, anche non raccolti in mandria.
Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da
lui posseduti e nel momento in cui gli arrecano danno.
Art. 672
OMESSA CUSTODIA E MALGOVERNO DI ANIMALI
Chiunque lascia liberi o non custodisce con le debite cautele animali pericolosi
da lui posseduti o ne affida la custodia a persona inesperta e punito
con I'ammenda fino a L.500.000. Alla stessa pena soggiace:
1) chi, in luoghi aperti abbandona a se stessi animali da tiro, da soma
o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano
disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità
pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2) chi aizza o spaventa animali in modo da mettere in pericolo I'incolumità
delle persone.
Art. 727
MALTRATTAMENTO DI ANIMALI
Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio
o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro
caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacolo o lavori
insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche
anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro
natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini
della cattività è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire
dieci milioni.
La pena è aumentata, se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi,
quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento,
della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte
dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione
della sentenza e la confisca degli animali oggetto di maltrattamento,
salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio
dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di
mattazione o di spettacolo.
Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino
strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due
milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per
almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di
servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva,
l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta.
Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio
di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna
comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di
trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi.
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