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Modifica dell'ordinanza Turco 2007

Modifica ordinanza Turco: consentito taglio coda se previsto da standard FCI

MINISTERO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEL FARMACO VETERINARIO UFF. VI

MODIFICA ALL’ORDINANZA 12 DICEMBRE 2006
TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE DI CANI


IL MINISTRO DELLA SALUTE

- Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; 
- Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
- Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia; 
- Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'articolo 1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale; 
- Ritenuta la necessità e l’urgenza di adottare, in attesa dell’emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica; 
- Vista l’ordinanza 12 dicembre 2006 “Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani”; 
- Considerato che il taglio della coda dei cani se eseguito precocemente da un medico veterinario non comporta eccessive sofferenze dell’animale, si possono parzialmente accogliere le richieste rappresentate dell’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) per una deroga al divieto di cui all’art.1, comma 1, lettera e), punto i) dell’ordinanza 12 dicembre 2006, sino all’emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia; 
- Tenuto conto delle motivazioni avanzate dallo stesso E.N.C.I. circa il mantenimento della variabilità genetica, la deroga al divieto riguarda esclusivamente le razze canine riconosciute dalla FCI con caudotomia prevista dallo standard; 
- Considerato che il riferimento all’articolo 2, comma 6 legge 14 agosto 1991, n.281, può indurre ad una non corretta interpretazione dell’art.5, comma 5 dell’ordinanza 12 dicembre 2006; 





ORDINA



ARTICOLO 1

L’ordinanza 12 dicembre 2006 “Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani” è modificata nel modo seguente:

all’art.1, comma 1, lettera e), punto i) dopo la parola “coda” è inserita la seguente frase “fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla FCI con caudotomia prevista dallo standard, sino all’emanazione di una legge divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita”;

all’art.5, comma 5 è eliminata la frase “ivi compresa la valutazione ai sensi dell’art.2, comma 6 legge 14 agosto 1991, n.281”.

La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione (7 maggio 2007 – ndR) e ha efficacia sino al 13 gennaio 2008.

Il Ministro Livia Turco

 

 

 

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