Chiarimenti sui nuovi
Moduli A e B
Protocollo n° 41836 FC/AP
Alle Delegazioni dell'E.N.C.I.
Milano, 14 novembre 2007
Oggetto: chiarimenti e ulteriori disposizioni riguardanti il Libro
genealogico del cane di razza
Al fine di consentire alle Delegazioni dell'ENCI di
operare sempre più in sintonia con l'Ufficio Centrale del Libro
Genealogico, e anche in ottemperanza alle normative vigenti, siamo a
comunicarVi quanto segue:
NUOVI MODELLI A e B
Il Modello A di monta e nascita ed il Modello B di denuncia di cucciolata,
allegati alla presente, sono stati aggiornati nel rispetto del decreto
ministeriale n° 0010056 del 6 luglio u.s..
Detta modulistica, già da tempo disponibile sul sito dell'ENCI, prevede che
i proprietari di stallone e fattrice debbano dichiarare l'iscrizione
all'anagrafe canina dei riproduttori.
Come già comunicato nelle precedenti circolari si ribadisce che le
Delegazioni non possono accettare iscrizioni di cucciolata nate da soggetti
non registrati all'anagrafe canina e prive del certificato veterinario
attestante l'avvenuta inoculazione del microchip sui cuccioli.
CODICE FISCALE
Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2.6 delle Norme tecniche del
Libro genealogico del cane di razza, anche ai fini dell'allineamento della
banca dati dell'ENCI all'anagrafe canina, si ribadisce l'obbligo di
verificare la presenza e la correttezza sulla modulistica del codice fiscale
dei proprietari di fattrice, stallone ed eventuali nuovi proprietari dei
cuccioli. La mancata indicazione del codice fiscale non consentirà
l'erogazione dei relativi certificati genealogici.
L'indicazione di un codice fiscale non corretto determinerà disallineamenti
nella banca dati dell'ENCI con i conseguenti riflessi sull'anagrafe canina.
PASSAGGI DI PROPRIETA'
In ottemperanza a quanto stabilito dalle Norme Tecniche del Libro
genealogico approvate con decreto ministeriale n° 21203; al termine
dell'approfondimento effettuato dal Consiglio Direttivo e dalla Commissione
Tecnica Centrale; alla luce delle nuove esigenze che scaturiscono dal
decreto ministeriale del 6 luglio u.s. in materia di allineamento della
banca dati ENCI con l'anagrafe canina che pone particolare attenzione alla
regolarizzazione della proprietà dei soggetti iscritti al Libro, si è
ritenuta adeguata la procedura riferita ai passaggi di proprietà prevista
dall'art. 12 delle Norme Tecniche e di seguito riportata:
Il trasferimento di un soggetto dall'allevatore ad altro proprietario deve
essere comunicato dall'allevatore all'UC, attraverso la delegazione
competente, che provvede anche ad effettuare la registrazione sul documento
in originale. La comunicazione deve essere inviata entro 30 giorni dalla
data del trasferimento stesso, con la compilazione di un apposito modulo
predisposto dall'UC, controfirmato dal nuovo proprietario, contenente i
seguenti dati:
-
delegazione che ha effettuato la registrazione;
-
numero di iscrizione al libro genealogico del cane;
-
codice microchip del cane;
-
nominativo completo di indirizzo e codice fiscale del
-
proprietario cedente;
-
nominativo completo di indirizzo e codice fiscale del
nuovo proprietario;
-
data di cessione del cane;
-
data di registrazione presso la delegazione.
Devono essere comunicati all'UC, anche tramite la
delegazione competente, entro 30 giorni dall'evento, morte, furto e
scomparsa di cani iscritti al libro genealogico.
Tale procedura entra in vigore a partire dal 1 gennaio 2008.
Relativamente ai cuccioli il cui proprietario è riportato sul Modello B di
denuncia di cucciolata, le procedure di emissione dei certificati
genealogici restano invece invariate con la trasmissione dei relativi
pedigree alle rispettive Delegazioni per la consegna ai nuovi proprietari.
Il nuovo modulo di cui all'art. 12 (Passaggio di Proprietà) è allegato
alla presente e disponibile sul sito dell'ENCI. Dovrà essere inviato all'E.N.C.I.
allegato alla consueta distinta di trasmissione sulla quale dovranno essere
compilati unicamente i campi:
Per i soggetti ceduti ad un proprietario residente
all'estero si dovrà fare riferimento alla procedura indicata nel paragrafo EXPORT
PEDIGREE.
EXPORT PEDIGREE
Nel rispetto della normativa della Federazione Cinologica Internazionale
(FCI) riguardante la trascrizione dei cani nei Libri genealogici dei
rispettivi Paesi, si comunica la procedura che viene introdotta per la
corretta gestione dei cani iscritti al Libro genealogico relativamente:
-
ai soggetti i cui proprietari indicati nel Modello B
siano residenti all'estero;
-
ai soggetti che vengono successivamente ceduti ad un
proprietario straniero;
-
ai soggetti il cui proprietario si trasferisce
all'estero.
Nel caso 1: l'Ufficio Gestione Registri dell'E.N.C.I.
emette il pedigree apponendo il timbro "Export Pedigree" e
inviando il certificato direttamente al proprietario residente all'estero.
Nel caso 2: la Delegazione dovrà effettuare il passaggio di proprietà sul
certificato genealogico. Lo stesso potrà essere spedito all'ENCI dalla
Delegazione oppure dal nuovo proprietario per l'apposizione del timbro
"Export Pedigree". In ogni caso la Delegazione dovrà inviare all'ENCI
il modulo Passaggio di Proprietà (in allegato) per la registrazione nel
Libro genealogico compilando le parti riservate nelle quali viene
specificato se il pedigree è allegato o meno. L'ENCI invierà il
certificato direttamente al proprietario residente all'estero.
Nel caso 3: il proprietario dovrà registrare la variazione di indirizzo sul
pedigree attraverso la Delegazione. Anche in questo caso, il certificato
potrà essere spedito all'ENCI dalla Delegazione oppure dal nuovo
proprietario per l'apposizione del timbro "Export Pedigree" e per
la registrazione nel Libro genealogico. L'ENCI invierà il certificato
direttamente al proprietario residente all'estero.
Tali disposizioni entrano in vigore a partire dalla data della presente
comunicazione.
TARDIVA PRESENTAZIONE MODELLO A e MODELLO B
A perfezionamento delle procedure in uso indicate nelle Norme Tecniche del
Libro genealogico approvate con decreto ministeriale n° 21203:
visto l'art. 6.1.1: "entro 25 giorni dall'avvenuta nascita della
cucciolata, il proprietario delle fattrice ne da comunicazione alla
delegazione competente per territorio secondo quanto indicato dallo Ufficio
Centrale del Libro (UC), utilizzando l'apposito modulo predisposto dallo
stesso UC (mod. A) e indicando la data della monta"; visto l'art.
6.1.3: "entro 90 giorni dalla nascita dei cuccioli l'allevatore ne fa
denuncia alla delegazione competente per territorio utilizzando l'apposito
modulo previsto dall'UC" (mod. B); anche in considerazione del fatto
che il superamento dei termini di presentazione potrebbe non permettere il
controllo della cucciolata; al fine di salvaguardare gli aspetti zootecnici
e la possibilità di iscrivere cucciolate in possesso di riscontrati
requisiti; l'iscrizione al Libro genealogico nei casi in cui il Modelli A
e/o il Modello B siano presentati in ritardo rispetto alla tempistica
prevista è subordinata ai seguenti obblighi:
acquisizione dell'avvenuto controllo parentale (DNA fattrice, stallone,
cuccioli) da effettuarsi presso uno dei Laboratori riconosciuti dall'ENCI;
applicazione della maggiorazione, come previsto dalle tariffe in vigore.
Tale disposizione subentra alla prassi attualmente in uso per le cucciolate
nate a partire dal 1 gennaio 2008.
Si ringrazia per l'attenzione e la fattiva collaborazione e con l'occasione
si inviano distinti saluti.
Il Direttore Generale
Responsabile dell'Ufficio Centrale
del Libro Genealogico
Fabrizio Crivellari
Tratto dal web: www.enci.it
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