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Regolamenti dell'anagrafe
canina nazionale
L'anagrafe canina nazionale è il registro dei cani identificati con microchip o tatuaggio in Italia.
L'anagrafe nazionale è realizzata dal Ministero della Salute in stretta collaborazione con le amministrazioni regionali, che vi riversano i dati locali.
Sono a disposizione i riferimenti utili per rintracciare il luogo di registrazione di un cane smarrito e il suo legittimo proprietario, nel rispetto della tutela della privacy del cittadino.
Obiettivi:
riconsegna dei cani ai legittimi proprietari nel caso che siano perduti;
responsabilizzazione dei proprietari dei cani e scoraggiamento dell'abbandono;
lotta al randagismo
L'anagrafe canina viene gestita dai servizi veterinari delle AUSL e disciplina il possesso dei cani, della loro nascita, morte, cessione e scomparsa.
I proprietari o detentori di cani sono obbligati all'iscrizione all'anagrafe canina.
L'iscrizione viene effettuata fra il 6° e l'8° mese di età del cane e comunque entro 30 giorni dall'inizio della detenzione.
Il sistema delle anagrafi, nazionale e territoriali, istituito con l'accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003:
- rende più facile la restituzione al proprietario;
- garantisce la certezza dell'identificazione del cane;
- rappresenta un efficace strumento di dissuasione degli abbandoni;
- favorisce studi e interventi per la prevenzione e cura delle malattie degli animali.
La consultazione della banca dati è libera.
Chi trova un cane smarrito, digitando il codice a 15 cifre del microchip o quello tatuato, può risalire all'anagrafe di provenienza del cane e trovare numeri utili e sportelli a cui rivolgersi per rintracciare il proprietario.
E' possibile effettuare la lettura del microchip, per ottenere il codice, presso i servizi veterinari delle Asl e gli ambulatori veterinari privati muniti dell'apposito lettore.
Il microchip è un piccolo dispositivo elettronico innocuo, di forma cilindrica di 11 millimetri di lunghezza e 2 millimetri di diametro, rivestito di materiale biocompatibile, che viene iniettato sotto la cute del cane con una speciale siringa sterile monouso, al suo interno contiene un codice numerico che identifica inequivocabilmente il cane stesso
Viene iniettato nel sottocute della porzione media sinistra del collo, dietro l'orecchio sinistro.
Si raccomanda di usare il tipo di microchip conforme alla norma ISO (International Standards Organisation) 11784 o all'Allegato A della Norma ISO 11785.
Il nucleo della banca dati dell'Anagrafe canina nazionale è costituito da un server web centrale, collocato presso il Ministero, che viene alimentato e aggiornato dalle Regioni.
Le Regioni che riversano i dati rispondono della correttezza e completezza degli stessi. Le regioni che hanno avviato il caricamento nella base dati nazionale dei codici identificativi dei cani sono dodici.Ciascuna sta procedendo con differenti scadenze all'invio graduale dei record registrati nelle anagrafi territoriali.
Il sistema informativo individua due livelli, il primo è l'indice dei Microchip disponibile in rete per rintracciare il Comune di residenza del proprietario, il secondo, per il rispetto della legge sulla privacy, è a livello comunale per rintracciare i dati specifici di ogni proprietario.
Registrazione:
La registrazione avviene mediante alcuni passaggi obbligatori.Ogni proprietario, allevatore o detentore a scopo di lucro è tenuto ad iscrivere, presso l'ufficio anagrafe canina del Comune di residenza, il proprio cane.
Ogni cane verrà così dotato di un microchip contenente il codice identificativo con il quale verrà registrato nell'anagrafe canina del comune o della ASL competente.Il medico veterinario libero professionista deve individuare il momento più opportuno per l'applicazione del microchip nel rispetto del benessere e della salute del cane.
Dal 1 gennaio 2005 il microchip è diventato l'unico sistema identificativo nazionale; ancora, tuttavia, possono esserci alcuni cani registrati con tatuaggio prima di questa data.
Il tatuaggio era una pratica che comportava non pochi problemi: lo scolorimento progressivo delle sigle tatuate, la presenza di peli che ostacolano la lettura e la necessità di sedare o a volte addirittura anestetizzare il cane per tatuarlo.
Il codice di allevamento, che ovviamente è apposto sui cani di razza e diverso dal numero di anagrafe canina, in genere è localizzato sull'orecchio sinistro ed è strutturato con l'ultima cifra dell'anno in corso, la sigla provinciale ed un numero progressivo in genere a tre cifre. La sigla provinciale può essere sostituita da un acronimo a tre cifre, che indica l'allevamento di provenienza.
Il proprietario di un cane iscritto all'anagrafe canina regionale è tenuto a segnalare alla Az. USL entro:
- 3 giorni , la scomparsa del cane;
- 15 giorni , la morte o la cessione del cane ed il trasferimento della propria residenza.
Dal 1 ottobre 2004 è in vigore la nuova normativa sanitaria dell'Unione Europea che disciplina la movimentazione tra i Paesi membri dell'Unione europea di cani, gatti e furetti, nonché l'introduzione e la reintroduzione di tali animali, provenienti dai Paesi terzi, nel territorio comunitario
regolamento CE 998/2003
Movimentazione dei cani, gatti e furetti, al seguito dei viaggiatori, dall'Italia verso gli altri Paesi dell'Unione Europea
Dal 1o ottobre 2004 entra in vigore la nuova normativa sanitaria dell'Unione Europea che disciplina la movimentazione tra i Paesi membri dell'Unione europea dei cani, gatti e furetti, nonché l'introduzione e la reintroduzione di tali animali, provenienti dai Paesi terzi, nel territorio comunitario.
La nuova normativa comunitaria riguarda la movimentazione, senza alcun fine commerciale, degli animali accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la responsabilità per conto del proprietario durante il movimento.
La movimentazione degli animali da compagnia al seguito dei viaggiatori, dall'Italia verso gli altri Paesi dell'Unione europea, è possibile alle seguenti condizioni.
· Gli animali da compagnia che viaggiano al seguito dei proprietari o responsabili verso uno Stato membro dell'Unione europea, diverso dalla Gran Bretagna, Irlanda, Svezia e Malta, devono essere muniti del passaporto comunitario individuato dalla decisione 2003\803\CE della Commissione del 26 novembre 2003 e identificati tramite un tatuaggio chiaramente leggibile o un microchip in relazione a quanto previsto al riguardo dalla normativa nazionale del Paese membro di destinazione.
Il passaporto, rilasciato dal Servizio Veterinario Ufficiale, deve attestare l'esecuzione della vaccinazione antirabbica e, se del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità.
Inoltre, per la movimentazione verso la Finlandia degli animali da compagnia è necessario il trattamento preventivo per l'echinococco, che deve essere effettuato massimo 30 giorni prima dell'arrivo in Finlandia degli animali.
Chi intende viaggiare con il proprio animale da compagnia di età inferiore ai 3 mesi e non vaccinato nei confronti della rabbia, può rivolgersi preventivamente all'Ufficio Consolare del Paese membro verso il quale si desidera portare l'animale, al fine di assicurarsi se il Paese di destinazione consenta l'introduzione nel proprio territorio di cani, gatti e furetti di età inferiore ai 3 mesi e non vaccinati nei confronti della rabbia; qualora ciò sia consentito l'animale deve essere munito comunque di un passaporto e deve aver soggiornato dalla nascita nel luogo in cui è nato, senza entrare in contatto con animali selvatici che possano essere stati esposti all'infezione del virus della rabbia, oppure deve essere accompagnato dalla madre da cui è ancora dipendente.
· I cani e i gatti movimentati al seguito dei viaggiatori verso la Gran Bretagna, l'Irlanda, la Svezia e Malta, devono essere muniti del passaporto comunitario individuato dalla decisione 2003\803\CEE del 26 novembre 2003 e identificati esclusivamente tramite un microchip.
Nel passaporto dell'animale deve essere attestata , da parte del veterinario ufficiale o autorizzato dall'Autorità competente, l'esecuzione:
1. della vaccinazione nei confronti della rabbia e, se del caso, di una nuova vaccinazione in corso di validità;
· l'esecuzione presso un Laboratorio riconosciuto dalla Commissione europea della titolazione(esame del sangue), con esiti favorevoli ( titolo pari o superiore a 0,5 UI|ml ), degli anticorpi neutralizzanti nei confronti del virus della rabbia; si precisa che il campione di sangue per l'esecuzione della titolazione deve essere prelevato dall'animale, da parte di un veterinario, dopo circa 30 giorni la vaccinazione e almeno 6 mesi prima della movimentazione verso il Regno Unito e l'Irlanda e 120 giorni dopo la vaccinazione per l'introduzione in Svezia.
I laboratori riconosciuti in Italia sono :
1. Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
Via Romea 14\A
35020 Legnano ( PD)
2. Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise
Via Campo Boario
64100 Teramo
3. Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana
Via Appia Nuova 1411
00178 Roma Capannelle
Nel passaporto devono essere attestati, dal veterinario privato, i trattamenti effettuati prima della movimentazione nei confronti delle zecche e dell'echinococco secondo le modalità individuate dalle rispettive norme nazionali dei Paesi di destinazione.
La titolazione degli anticorpi non va rinnovata per gli animali che, dopo la titolazione, siano stati regolarmente rivaccinati senza interruzione del protocollo di vaccinazione prescritto dal laboratorio di fabbricazione.
I furetti movimentati al seguito dei viaggiatori devono essere identificati tramite microchip e muniti del passaporto comunitario attestante l'esecuzione della vaccinazione antirabbica in corso di validità nonché l'avvenuto trattamento preventivo antiparassitario nei confronti delle zecche e dell'echinococco secondo le norme nazionali.
L'introduzione dei cani e dei gatti nel Regno Unito, per un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore del Regolamento 998\2003 ( 2 ottobre 2003) è soggetta di fatto a tutte le condizioni del PET TRAVEL SCHEME di cui all'apposita sezione del sito del Ministero della salute " Viaggiare con gli animali "; i certificati finora utilizzati per gli animali devono essere ovviamente sostituiti dal passaporto comunitario.
E' vietato introdurre nel Regno Unito, Svezia, Irlanda e Malta cani e gatti di età inferiore ai tre mesi.
· Norme comuni per la movimentazione verso tutti gli stati membri
Dopo il 1° ottobre 2004 potranno essere movimentati dall'Italia verso gli altri Paesi comunitari, al seguito dei rispettivi proprietari o responsabili , cani, gatti e furetti anche non scortati dal passaporto conforme al modello della decisione 2003\803 CEE, a condizione che tali animali siano accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale prima del 1° ottobre 2004, ancora valido con riferimento alla durata della efficacia della vaccinazione nei confronti della rabbia conformemente alle istruzioni fornite dai laboratori di fabbricazione, e attestante la sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla normativa comunitaria.
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