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Ordinanza Martini
2009
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
ORDINANZA
Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica
dall’aggressione dei cani.
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
Visto l'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia,
approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente “ Legge quadro in materia di animali
d'affezione e prevenzione del randagismo”,
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, concernente
“Recepimento dell’accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di
Trento e del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da
compagnia e pet-therapy “, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003;
Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale;
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 14 gennaio 2008, concernente “Tutela
dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 23 del 28 gennaio 2008;
Ritenuto di dover sostituire detta Ordinanza eliminando l’allegato A in quanto non solo non
ha ridotto gli episodi di aggressione ma, come confermato dalla letteratura scientifica di
Medicina Veterinaria, non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un
cane sulla base dell’appartenenza ad una razza o ai suoi incroci;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di mantenere, in attesa dell’emanazione di una disciplina
normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela dell’ incolumità pubblica;
Vista la sentenza della III sezione penale della Corte di Cassazione n. 15061 del 13 aprile
2007, con la quale la Suprema Corte ha ritenuto che l’uso del collare di tipo elettrico, quale
“ congegno che causa al cane una inutile e sadica sofferenza”, rientra nella previsione di cui
all’ articolo 727 del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali ora art. 544
ter;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante “ Delega delle attribuzioni del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza
dell’Amministrazione al Sottosegretario di Stato On.le Francesca Martini”, registrato alla
Corte dei Conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n.27.
Ordina:
Art. 1.
1 Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della
conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a
persone, animali e cose provocati dall’animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la
responsabilità per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il
detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
a. utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la
conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte
salve le aree per cani individuate dai comuni;
b. portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di
rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità
competenti;
c. affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d. acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed
etologiche nonché sulle norme in vigore;
e. assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze
di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
4. Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica
attestazione denominata patentino. Detti percorsi sono organizzati da parte dei Comuni
congiuntamente con le Aziende Sanitarie Locali, in collaborazione con gli Ordini
professionali dei Medici Veterinari, le Facoltà di Medicina Veterinaria, le Associazioni
Veterinarie e le Associazioni di protezione degli animali.
5. Detti percorsi formativi sono da considerarsi obbligatori per i proprietari di cani
impegnativi. I Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari, sulla base dell’Anagrafe
canina regionale, decidono nell’ambito del loro compito di tutela dell’incolumità pubblica
quali proprietari di cani chiamare ad assolvere a tale obbligo.
6. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.
7. Il Medico Veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla
disponibilità dei percorsi formativi e, nell’interesse della salute pubblica, segnala ai Servizi
Veterinari la presenza di cani impegnativi tra i suoi assistiti.
8. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con proprio decreto,
emanato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, stabilisce i
criteri e le linee guida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4.
Art. 2.
1. Sono vietati:
a) l'addestramento di cani che ne esalti l’aggressività;
b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne
l'aggressività;
c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge
14 dicembre 2000, n. 376;
d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a
scopi curativi, con particolare riferimento a:
1) recisione delle corde vocali;
2) taglio delle orecchie;
3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla
F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all’emanazione di una legge di divieto
generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e
certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell’animale;
e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla
lettera d).
2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con
finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato
veterinario segue l’animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità
competenti.
3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi
maltrattamento animale ai sensi dell’articolo 544 ter del codice penale.
4. E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con
sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
Art. 3
1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio 1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria", a seguito di morsicatura od
aggressione i Servizi Veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all’accertamento delle
condizioni psicofisiche dell’animale e della corretta gestione da parte del proprietario.
2. I Servizi Veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità
delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione
e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti
in comportamento animale.
3. I Servizi Veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del
comma 2.
4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza
di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono
applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei
luoghi aperti al pubblico.
Art. 4
1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell’articolo 3, comma 3:
a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la
persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i
reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli
previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.
Art. 5
1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di
Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) b) e all’articolo 2, comma 4 non si
applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, lettere a) e b) non si applicano ai cani a guardia
e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto
dalle Regioni e dai Comuni.
Art. 6
1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle
competenti Autorità secondo le disposizioni in vigore.
Art 7
1. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per 24 mesi
a decorrere dalla predetta pubblicazione.
Roma,
p. IL MINISTRO
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Francesca Martini
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