La circolare dispone che “ i
Direttori regionali vigileranno scrupolosamente sulla corretta
osservanza” dei contenuti della circolare da parte delle
competenti strutture dell’Agenzia “ adottando, eventualmente,
idonee iniziative per adeguare l’attivita’ svolta”al dettato
della circolare stessa. Il Regolamento (CE) 998/2003 (all. 1), in
vigore dal 03 luglio 2004, ha introdotto importanti modifiche nel
settore delle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai
movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia,
modificando il quadro legislativo delineato dalla Direttiva
92/65/CEE del Consiglio. Il Ministero della Salute ha poi fissato
per decreto una deroga ai controlli che effettuano i Posti di
Ispezione Frontaliera (PIF), istituiti ai sensi del decreto
legislativo n. 93 del 3 marzo 1993, riguardanti le ipotesi di
introduzione di cani, gatti e furetti in numero superiore a cinque
esemplari. Tale decreto, infatti, attribuisce agli Uffici
dell’Agenzia delle Dogane i controlli sugli animali, da
effettuarsi contestualmente ai controlli sui viaggiatori, quando
il numero degli esemplari al seguito sia inferiore o uguale a
cinque. In tali ipotesi, gli uffici doganali dovranno condurre un
controllo puntuale sulla documentazione sanitaria che accompagna
tali esemplari, avendo cura di accertare la presenza del
certificato sanitario; in particolare, tale certificato, che deve
accompagnare gli animali provenienti dai paesi terzi, deve essere
redatto, da un veterinario ufficiale designato dall’autorita’
competente del paese speditore o da un medico veterinario
autorizzato dall’autorita’ competente e, successivamente,
vistato da quella autorita’. Il completamento delle parti VI e
VII non e’ obbligatorio per l’ingresso degli animali in Italia
ma, qualora compilate, e’ sufficiente la sottoscrizione di un
veterinario abilitato all’esercizio della medicina veterinaria
nel paese di spedizione. La circolare “ richiama l’attenzione
sulla necessita’ che il certificato sanitario che accompagna
cani, gatti e furetti, provenienti da Paesi terzi, non riportati
nell’allegato II del Regolamento 998/2003 CE, risulti compilata
la parte V anche nella sezione relativa all’esame del sangue
(test sierologico) per la titolazione degli anticorpi nei
confronti della rabbia da parte di un Laboratorio autorizzato
dall’Unione Europea, con prelievo effettuato almeno tre mesi
prima dell’introduzione dell’animale”. Per i movimenti
intracomunitari degli animali in questione o nel caso di
reintroduzione degli stessi nel territorio comunitario, dopo aver
soggiornato in un paese terzo, gli uffici doganali accerteranno la
presenza del passaporto, rilasciato da un veterinario abilitato
dall’"Autorita’ nazionale competente" del paese di
provenienza, contenente la descrizione dei dati identificativi
dell’animale e del proprietario e attestante l’avvenuta
vaccinazione in corso di validita’. Le condizioni poste per
l’introduzione in Italia dagli Stati membri possono applicarsi
anche per i movimenti da Andorra, Svizzera, Islanda, Liechtenstein,
Monaco, Norvegia, San Marino e Stato della Citta’ del Vaticano,
qualora sia constatato dalla Commissione europea che tali Paesi
applicano norme equivalenti a quelle dell’Unione europea.
“Qualora il funzionario doganale ritenesse necessario un
controllo fisico volto ad accertare l’identita’ degli animali,
potra’ avvalersi della collaborazione e della consulenza del
personale operante presso il Posto di Ispezione frontaliera piu’
vicino all’Ufficio doganale interessato, al fine di riscontrarne
il tatuaggio (regime transitorio previsto fino al 2011), o il
sistema elettronico di identificazione mediante inserimento
sottocutaneo di un trasponditore (microchip)”. La circolare
ricorda che “ poiche’ la vaccinazione contro la rabbia e’ di
regola effettuata dopo i tre mesi di eta’, gli animali di eta’
inferiore a tre mesi possono essere introdotti sul territorio
nazionale se vaccinati nei confronti della rabbia,
subordinatamente alla dichiarazione rilasciata dalle Autorita’
competenti nel paese di origine attestante che la registrazione
del vaccino consente la sua utilizzazione anche su animali di
eta’ inferiore a tre mesi, e sempre nel rispetto del decorso
termine di 21 giorni dal momento dell’effettuazione del vaccino.
L’ ingresso sul territorio nazionale degli animali non vaccinati
e’, al momento, preclusa”. Infine, secondo la previsione
dell’art. 7, gli animali della specie tropicale, gli anfibi, i
rettili, gli uccelli, i roditori e i conigli, individuati
dall’Allegato 1 - Parte C, non sono soggetti ad alcuna cautela
con riferimento alla patologia della rabbia, anche se condizioni
particolari potranno essere eventualmente definite per la
prevenzione di altre malattie. Previsioni differenziate sono
dettate per il movimento degli animali e per la loro
reintroduzione dai paesi di cui all’allegato II, parte B,
sezione 2 e parte C verso il territorio della Comunita’ o verso
il Regno Unito, l’Irlanda, la Svezia e Malta. Nel primo caso
e’ sufficiente il passaporto rilasciato da un veterinario
ufficiale, attestante l’esecuzione della vaccinazione
antirabbica, mentre nel secondo il certificato deve attestare
anche l’avvenuto test immunologico. Gli animali provenienti
dagli altri paesi terzi, se diretti verso gli Stati membri, devono
essere in regola sia con la profilassi antirabbica sia con la
titolazione degli anticorpi; inoltre, se destinati verso il Regno
Unito, l’Irlanda, la Svezia e Malta, possono essere tenuti in
quarantena a meno che non soddisfino tali condizioni dopo il loro
ingresso in Comunita’. ( circolare 51 del 12.12.2005)
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