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Codice stradale:
trasporto animali
Trasporto di persone, animali e oggetti
sui veicoli a motore.
Art.169 Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore.
1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di
movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida.
2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi
quelli di cui al comma 5, anche in relazione all’ubicazione dei
sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione.
3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi,
sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le
autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare
i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali
valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle
caratteristiche di detti veicoli.
4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da
non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la
visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori
a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze
dalla sagoma trasversale del veicolo.
5. Sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di
persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti
posteriori di due ragazzi di età inferiore a dieci anni a condizione che
siano accompagnati da almeno un passeggero di et non inferiore ad anni
sedici.
6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell’articolo 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato
il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in
condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito
il trasporto di soli animali domestici di piccola taglia, anche in numero
superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano
posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo
mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati
dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
7. Chiunque guida veicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone,
escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico
complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di
circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello
indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo
abusivamente il veicolo ad uso di conto terzi, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000,
nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta
di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del
titolo VI.
9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una
autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400.
10. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a
lire 484.800.
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