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Usi internazionali di
allevamento
Norme stabilita della F.C.I. per gli usi internazionali di
allevamento
Art.1: La femmina viaggia a rischio e pericolo del proprietario. Il proprietario dello stallone deve alla
cagna, durante tutto il tempo nel quale essa è affidata alla sua custodia, le stesse cure che un allevatore
coscienzioso dà ai propri cani.
Art.2: Le spese di trasporto, sia all'andata che al ritorno, sono a carico del proprietario della cagna.
Art.3: Lo stesso avviene per le spese straordinarie che il proprietario dello stallone fosse costretto ad anticipare
nell'interesse della cagna: spese di malattia, di soggiorno anormale dopo la monta o la cessazione del calore,
spese di imballaggio, ecc..
Art.4: Senza accordo formale con il proprietario della cagna, non può essere sostituito con un altro stallone
quello convenuto.
Art.5: In caso di monta fortuita da parte dello stallone diverso da quello convenuto (effettuata prima o dopo la
monta da parte dello stallone prescelto), il proprietario dello stallone avrà tutti gli obblighi abituali e nessun
diritto. Non sarà tenuto ad altre obbligazioni speciali, dovendo restituire il prezzo della monta e delle spese di
viaggio della cagna. Tuttavia, se la monta fortuita ha avuto luogo prima di quella dello stallone (monta appoggiata)
può essere fatta con l'autorizzazione formale del proprietario della cagna; in questo caso i diritti e i
doveri reciproci delle parti sono quelli abituali. La seconda monta sarà ritardata, potendo aver luogo, nei
limiti del possibile, in diversi giorni.
Art.6: Quando una cagna sarà coperta da stalloni differenti, il certificato di monta menzionerà i diversi
stalloni e le doti delle loro monte.
Art.7: Non si dà luogo a ripetizione della monta se non a seguito di convenzione formale.
Art.8: In caso di decesso della cagna presso il proprietario dello stallone, egli procederà a sue spese, alla
constatazione del decesso, appoggiandosi possibilmente, a un veterinario. Avvertirà telefonicamente il proprietario
della cagna per chiedere se questi desidera, a proprie spese, l'autopsia della salma.
Art.9: Se il prezzo della monta è stabilito in una somma di contributo, il proprietario dello stallone dovrà
rilasciare il certificato di monta solo quando avrà ricevuto il compenso pattuito.
Art.10: Se il proprietario dello stallone consente alla monta senza averne ricevuto prima il prezzo, egli potrà
rimandare la cagna contro assegno del prezzo della monta, delle spese di trasporto e delle spese straordinarie
eventuali, di cui nell'Art.3.
Art.11: Quando per una ragione qualsiasi, diversa dalla monta fortuita, la cagna non ha potuto essere coperta dallo
stallone convenuto, il proprietario di questi non ha diritto eventualmente, che alla spese di trasporto ed a quelle
straordinarie di cui nell'Art.3.
Art.12: Se la cagna coperta resta vuota, il proprietario dello stesso stallone conserva i suoi diritti e
l'ammontare convenuta.
Art.13: Tuttavia il proprietario della cagna, o il suo avente diritto possono ottenere, per la stessa cagna, la
monta dello stesso stallone la primo e al secondo calore susseguente, a loro scelta, senza dover pagare ancora il
prezzo convenuto. Se la nuova monta resta inoperante, il diritto non si rinnova più. Esso cessa anche per le monte
della cagna o per l'incapacità dello stallone.
Art.14: Se, nel frattempo, il proprietario cede lo stallone, deve imporre al nuovo padrone l'osservanza delle
obbligazioni riportate nell'articolo precedente. Il cedente non risulta garante di tale osservazione, egli è
solamente tenuto a giustificare di aver imposto la clausola.
Se avesse trascurato di farlo, o il nuovo proprietario non consentisse a prestare gratuitamente lo stallone per la
monta, il cedente dovrà rimborsare il prezzo percepito per la monta stessa.
Art.15: In caso di vendita dello stallone o di cambiamento di residenza, causante, per la monta, un trasferimento in un
altro stato o a una distanza superiore di 100 chilometri a quella che esisteva fra le residenze dei due proprietari la
momento della prima monta, il proprietario della cagna può, se lo preferisce, rinunciare al ripetersi della monta
ed ottenere da l proprietario, che ne ha già ricevuto il prezzo, il rimborso di metà della somma versata per la
monta rimasta inoperante.
Art.16:Quando le condizioni di retribuzione della monta non sono state determinate o è stata accordata la scelta di un
cucciolo, il proprietario dello stallone ha diritto di esercitare per primo la scelta di un solo cucciolo
dell'intera cucciolata entro il 42° e il 49° giorno dalla nascita. Può anche farlo prima, o, d'accordo con
il proprietario ella fattrice, può prolungare la mora fino al 60° giorni.
Art.17: Se la cagna è morta dello sgravio o se essa è rimasta vuota o se tutti i cuccioli sono morti al momento
della scelta, i proprietari perdono tutti i loro diritti reciproci.
Art.18: Nei 5 giorni dalla nascita, il proprietario della fattrice deve far conoscere al proprietario dello stallone
il numero, il sesso, e, quando la razza lo permette, il colore dei cuccioli nati o eventualmente i decessi
sopravvenuti. Il proprietario dello stallone deve, al ricevimento di questo avviso, inviare il certificato di
monta.
Art.19: Se non è nato che un solo cucciolo o se un solo cucciolo è vivo al momento della scelta, esso appartiene
al proprietario dello stallone. Tuttavia il proprietario della fattrice avrà la facoltà di conservare il prodotto
nato o rimasto solo, pagando il prezzo preteso abitualmente per la monta dello stallone. Esso sarà stabilito da un
arbitro.
Art.20: Il proprietario della fattrice deve prodigare alla cucciolata tutte le cure di un allevatore coscienzioso.
Quando lo standard della razza prevede l'accorciamento della coda, questa operazione deve essere fatta a tutta la
cucciolata, conformemente alle regole stabilite e nel tempo necessario perché la piaga sia interamente cicatrizzata
prima del 42° giorno. Lo stesso vale per lì ablazione degli speroni agli arti posteriori o anteriori, se è stato
convenuto.
Art.21: Il proprietario dello stallone non deve sopportare alcuna spesa per le suddette operazioni, né per lì
allevamento del cucciolo fino al 40° giorno.Art.22: Se malgrado l'avviso, inviato per piego raccomandato dopo il
48° giorno il proprietario dello stallone non ha esercitato la sua scelta prima del 56° giorno, il
proprietario della fattrice può far esercitare questa scelta a un medico veterinario o da una persona competente,
a spese del proprietario dello stallone. Il cucciolo così scelto può essere spedito contro rimborso delle spese di
veterinario, di imballo, di trasporto e delle spese di allevamento a partire dal 40° giorno.
Art.23: Nei paesi nei quali l'iscrizione nel Libro delle Origini si fa per cucciolate, il proprietario della cagna
deve procedere all'iscrizione dell'intera cucciolata, a sue spese, nei termini di tempo prescritti e rilasciare
gratuitamente il pedigree del cucciolo scelto dal proprietario dello stallone.
Art.24: Negli altri paesi, o se la cucciolata non è scrivibile sul Libro delle Origini, il proprietari della
fattrice rilascerà, per il cucciolo scelto, in pedigree il più completo possibile rimontabile fino ai bisavoli. Se in
seguito, lo stallone o la fattrice si troveranno nelle condizioni volute per l'accesso al Libro delle Origini, e
se la loro iscrizione avrà per conseguenza la possibilità dell'iscrizione dei cuccioli, il
proprietario dello stallone o della fattrice, avranno l'obbligo di compiere le formalità necessarie
all'iscrizione degli stessi, se il proprietario del cucciolo stesso lo desidera.
Art.25: Se la cagna è ceduta prima dello sgravio o se la cucciolata è ceduta prima della data fissata per la
scelta, il cedente deve imporre al cessionario le condizioni che procedono. Il cedente non è garante dell'osservanza
di queste obbligazioni da parte del cessionario. Esso è solamente tenuto a certificare di aver imposto questa
obbligazione al cessionato.
Art.26: Se il cedente ha trascurato di imporre questa obbligazione e se, per questa ragione, il cessionario non
permette di esercitare la scelta gratuita, il proprietario dello stallone ha il diritto, in compenso, al doppio del
prezzo normale della monta di uno stallone di fama equivalente al suo. In caso di contestazione sul prezzo,
questo sarà fissato da un arbitro.
Art.27: Il proprietario dello stallone può, se lo preferisce, esigere il prezzo normale fissato eventualmente
da un arbitro, se, per causa del proprietario della fattrice (cessazione, cambiamento di residenza, ecc..) egli si trova
obbligato ad esercitare la scelta in un altro stato o ad una distanza superiore di 100 chilometri a quella esistente tra
le residenze dei due proprietari al momento della monta.
Art.28: Quando una monta viene concessa mediante il compenso cumulativo del pagamento di un prezzo e della scelta di un
cucciolo, il proprietario dello stallone salvo stipulazione contraria, ha diritto ad esercitare la seconda scelta. In
questo caso, le regole sopra stabilite devono essere osservate, da una parte per il pagamento, dall'altra per
il prelievo, tenendo conto di quanto segue:
1) Il certificato di monta non viene rilasciato se non dopo la riscossione del prezzo e l'avviso della
nascita della cucciolata;
2) Se la cagna è morta prima dello sgravio e se tutti i cuccioli sono morti al momento della scelta, o se la
cagna coperta resta vuota o se non nasce e non sopravvive che un unico cucciolo, il proprietario dello stallone
conserva unicamente e definitivamente i propri diritti sulla somma in contanti, senza rinnovazione di monta.
Art.29: Le regole stabilite non hanno applicazione nei casi di monte fortuite, fatte senza accordo dei proprietari o a
loro insaputa.
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