|
Atti della Camera dei
Deputati - 25 novembre 2009
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/2836-A-R/9
presentato da MARCELLO DE ANGELIS
mercoledì 25 novembre 2009, seduta n.252
La Camera, premesso che:
l'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) è un'associazione di diritto privato composta da cinofili e
allevatori, nata nel 1882 e riconosciuta con regio decreto nel 1940, che svolge su tutto il territorio nazionale
l'attività di miglioramento genetico delle popolazioni delle diverse tipologie canine, disciplinandone l'impiego e
accertandone la valenza dei riproduttori attraverso verifiche zootecniche; l'ENCI cura la tenuta del libro genealogico, per la cui
attività è vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nel rispetto della
normativa vigente, sulla base di appositi disciplinari approvati con decreto ministeriale e nel rispetto degli
indirizzi della Federazione cinologica internazionale (FCI), l'organismo mondiale più autorevole del settore
cinologico, che detiene, tra l'altro, gli standard specifici nei quali confluiscono le principali caratteristiche delle
diverse tipologie canine; l'ENCI ha facoltà di intervenire in materia di attività
cinotecnica anche in virtù della legge n. 349 del 1993, secondo la quale coloro che esercitano a qualsiasi titolo
attività che attengono alla selezione delle razze canine sono tenuti a rispettare le disposizioni adottate dall'Ente
nazionale della cinofilia italiana; l'ENCI provvede alla formazione, alla qualificazione tecnica
e all'aggiornamento culturale di giudici ed esperti da impiegare per la valutazione delle caratteristiche
morfologiche e funzionali di soggetti di cui sopra, istituendo e tenendo aggiornato il relativo registro sulla
scorta di disciplinari approvati dal Ministero con proprio decreto; l'ENCI regola, approva, riconosce, patrocina ed organizza in
Italia, anche direttamente, esposizioni, prove e ogni altra manifestazione cinotecnica anche con finalità sportive, al
fine di verificare i risultati zootecnici e favorire la selezione dei prodotti dell'allevamento nazionale. Può
intraprendere anche all'estero dette iniziative intese a favorire la conoscenza e la valorizzazione dell'allevamento
italiano; l'ENCI promuove studi e ricerche di carattere tecnico-scientifico ed edita un mensile inviato ai propri
associati il cui contenuto, oltre ad informazioni di vita associativa propone spazi di cultura cinotecnica, con
particolare riguardo agli aspetti di ordine etologico-bioetico, diretti al miglioramento della qualità
della vita attraverso le interdipendenze dei rapporti uomo-cane-ambiente; l'ENCI coinvolge circa 100.000 associati, tra soci
allevatori e persone iscritte ai soci collettivi. Questi ultimi sono associazioni cinofile distinte in gruppi
cinofili (aventi base territoriale), e associazioni specializzate (aventi il compito di valorizzare una o più
tipologie canine). I soci allevatori e quelli collettivi hanno un peso importante ai fini delle deliberazioni
dell'assemblea dell'ENCI; l'ENCI si occupa di cinofilia in sinergia con altri
soggetti: Ministeri, regioni, ASL, ma anche Corpo forestale, NAS e Guardia di finanza, con cui collabora anche in merito
all'illecito commercio di cuccioli provenienti dai Paesi esteri. In particolare, l'attiva sinergia con la Guardia di
finanza ha consentito l'individuazione di un illegale commercio di cani proveniente dall'Est Europa per il quale
si è recentemente aperto un importante procedimento giudiziario davanti al tribunale di Bologna, dove l'ENCI è
persona offesa, che vede per la prima volta contestato il reato di associazione per delinquere in materia di benessere
animale; l'ENCI si occupa dell'addestramento dei cani da soccorso e della formazione e abilitazione dei loro conduttori
attraverso il proprio socio collettivo denominato UCIS (unità cinofile di soccorso), riconosciuto dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, che si è recentemente distinto nella ricerca tra le macerie a seguito
del sisma in Abruzzo. Nell'occasione ÌUCIS ha portato circa 60 unità cinofile sui luoghi dei terremoto e dispone
di 130 gruppi di volontariato sull'intero territorio nazionale preparati in caso di emergenza. Il riconosciuto
livello qualitativo dei cani ENCI/UCIS, più volte premiati dalle autorità, è stato raggiunto grazie alla rigorosa
applicazione del regolamento volto alla selezione dei cani da ricerca, per i quali l'iter formativo dura almeno due
anni; l'emendamento 3.503 approvato dalle commissioni riunite giustizia e affari esteri e comunitari prevede l'emanazione
di un regolamento applicativo emanato con decreto del Ministero della salute, sentita la Federazione nazionale
degli ordini dei veterinari italiani; il Governo, attraverso il sottosegretario, ha dichiarato in
sede di commissioni riunite giustizia e affari esteri e comunitari la disponibilità a consultare anche l'ENCI
prima di emanare il regolamento di cui sopra,
impegna il Governo:
a sentire l'ENCI ogni qualvolta in sede di stesura di regolamenti applicativi di disposizioni normative ci siano
possibili effetti sulle tipologie canine la cui tutela è oggetto dell'attività istituzionale dell'ente;
a considerare la collaborazione dell'ENCI, le cui ramificazioni sono attivamente presenti in tutta Italia, per
garantire sul territorio la migliore integrazione del cane nella società e un migliore rapporto tra uomo e cane anche
nei contesti metropolitani; a fare conoscere al più vasto pubblico, anche attraverso
le scuole e utilizzando la competenza dell'ENCI in materia, le origini, le attitudini e l'evoluzione delle diverse
tipologie canine italiane, patrimonio zootecnico di inestimabile valore apprezzato in tutto il mondo.
9/2836-A-R/9. De Angelis, Luciano Rossi, Stefani, Stucchi.
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/2836-A-R/7
presentato da GABRIELE CIMADORO
mercoledì 25 novembre 2009, seduta n.252
La Camera,
considerata la necessità della Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da
compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno;
esaminato il nuovo testo del disegno di legge, come modificato dalle Commissioni di merito in sede referente;
l'articolo 3, comma 2, prevede che: «Il regolamento di cui al quarto comma dell'articolo 544-ter del codice penale è
emanato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani»,
impegna il Governo
a prevedere che per l'emanazione del citato regolamento sia consultato, in aggiunta alla Federazione nazionale degli
ordini dei veterinari italiani, anche l'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI).
9/2836-A-R/7. Cimadoro, Nola, Luciano Rossi, Stefani, Stucchi.
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/2836-A-R/11
presentato da FULVIO FOLLEGOT
mercoledì 25 novembre 2009, seduta n.252
La Camera, premesso che:
l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da
compagnia, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, al comma 1 prevede un regolamento che stabilisca i
casi in cui l'intervento chirurgico del veterinario, fuori dei casi terapeutici, è utile al benessere di un singolo
animale; il comma 2 stabilisce che il regolamento è emanato sentita la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari
italiani; oltre al soggetto di cui sopra è opportuno sentire altri soggetti competenti,
impegna il Governo
affinché il regolamento venga emanato con decreto del ministro della salute sentito anche l'Ente nazionale della
cinofilia italiana.
9/2836-A/R-11.Follegot, Stefani, Pini, Luciano Rossi.
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/2836-A-R/8
presentato da STEFANO STEFANI
mercoledì 25 novembre 2009, seduta n.252
La Camera, premesso che:
il disegno di legge in esame prevede, all'articolo 3, che non siano applicabili sanzioni laddove sia operato su un
animale un intervento chirurgico, benché non terapeutico, ma eseguito da un medico veterinario per ragioni di medicina
veterinaria ovvero nell'interesse dell'animale medesimo; tra tali interventi rientra anche la caudectomia,
impegna il Governo
in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 del disegno di legge in esame, a porre in essere le necessarie
disposizioni normative atte a prevedere che l'eventuale caudectomia debba essere eseguita entro e non oltre il
sessantesimo giorno di vita dell'animale.
9/2836-A-R/8. Stefani, Luciano Rossi, Stucchi.
Questo articolo è protetto dalle Leggi Internazionali di Proprietà.
E' PROIBITA la sua riproduzione totale o parziale, all'interno di qualsiasi mezzo di comunicazione
(cartaceo, elettronico, ecc.) senza l'autorizzazione scritta dell'autore.
|