Google

Web difossombrone.it

Atti della Camera dei Deputati - 25 novembre 2009

camera dei deputati

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2836-A-R/9

presentato da MARCELLO DE ANGELIS

mercoledì 25 novembre 2009, seduta n.252


La Camera, premesso che:
l'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) è un'associazione di diritto privato composta da cinofili e allevatori, nata nel 1882 e riconosciuta con regio decreto nel 1940, che svolge su tutto il territorio nazionale l'attività di miglioramento genetico delle popolazioni delle diverse tipologie canine, disciplinandone l'impiego e accertandone la valenza dei riproduttori attraverso verifiche zootecniche; l'ENCI cura la tenuta del libro genealogico, per la cui attività è vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nel rispetto della normativa vigente, sulla base di appositi disciplinari approvati con decreto ministeriale e nel rispetto degli indirizzi della Federazione cinologica internazionale (FCI), l'organismo mondiale più autorevole del settore cinologico, che detiene, tra l'altro, gli standard specifici nei quali confluiscono le principali caratteristiche delle diverse tipologie canine;  l'ENCI ha facoltà di intervenire in materia di attività cinotecnica anche in virtù della legge n. 349 del 1993, secondo la quale coloro che esercitano a qualsiasi titolo attività che attengono alla selezione delle razze canine sono tenuti a rispettare le disposizioni adottate dall'Ente nazionale della cinofilia italiana; l'ENCI provvede alla formazione, alla qualificazione tecnica e all'aggiornamento culturale di giudici ed esperti da impiegare per la valutazione delle caratteristiche morfologiche e funzionali di soggetti di cui sopra, istituendo e tenendo aggiornato il relativo registro sulla scorta di disciplinari approvati dal Ministero con proprio decreto; l'ENCI regola, approva, riconosce, patrocina ed organizza in Italia, anche direttamente, esposizioni, prove e ogni altra manifestazione cinotecnica anche con finalità sportive, al fine di verificare i risultati zootecnici e favorire la selezione dei prodotti dell'allevamento nazionale. Può intraprendere anche all'estero dette iniziative intese a favorire la conoscenza e la valorizzazione dell'allevamento italiano; l'ENCI promuove studi e ricerche di carattere tecnico-scientifico ed edita un mensile inviato ai propri associati il cui contenuto, oltre ad informazioni di vita associativa propone spazi di cultura cinotecnica, con particolare riguardo agli aspetti di ordine etologico-bioetico, diretti al miglioramento della qualità della vita attraverso le interdipendenze dei rapporti uomo-cane-ambiente; l'ENCI coinvolge circa 100.000 associati, tra soci allevatori e persone iscritte ai soci collettivi. Questi ultimi sono associazioni cinofile distinte in gruppi cinofili (aventi base territoriale), e associazioni specializzate (aventi il compito di valorizzare una o più tipologie canine). I soci allevatori e quelli collettivi hanno un peso importante ai fini delle deliberazioni dell'assemblea dell'ENCI; l'ENCI si occupa di cinofilia in sinergia con altri soggetti: Ministeri, regioni, ASL, ma anche Corpo forestale, NAS e Guardia di finanza, con cui collabora anche in merito all'illecito commercio di cuccioli provenienti dai Paesi esteri. In particolare, l'attiva sinergia con la Guardia di finanza ha consentito l'individuazione di un illegale commercio di cani proveniente dall'Est Europa per il quale si è recentemente aperto un importante procedimento giudiziario davanti al tribunale di Bologna, dove l'ENCI è persona offesa, che vede per la prima volta contestato il reato di associazione per delinquere in materia di benessere animale; l'ENCI si occupa dell'addestramento dei cani da soccorso e della formazione e abilitazione dei loro conduttori attraverso il proprio socio collettivo denominato UCIS (unità cinofile di soccorso), riconosciuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che si è recentemente distinto nella ricerca tra le macerie a seguito del sisma in Abruzzo. Nell'occasione ÌUCIS ha portato circa 60 unità cinofile sui luoghi dei terremoto e dispone di 130 gruppi di volontariato sull'intero territorio nazionale preparati in caso di emergenza. Il riconosciuto livello qualitativo dei cani ENCI/UCIS, più volte premiati dalle autorità, è stato raggiunto grazie alla rigorosa applicazione del regolamento volto alla selezione dei cani da ricerca, per i quali l'iter formativo dura almeno due anni; l'emendamento 3.503 approvato dalle commissioni riunite giustizia e affari esteri e comunitari prevede l'emanazione di un regolamento applicativo emanato con decreto del Ministero della salute, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani; il Governo, attraverso il sottosegretario, ha dichiarato in sede di commissioni riunite giustizia e affari esteri e comunitari la disponibilità a consultare anche l'ENCI prima di emanare il regolamento di cui sopra,

impegna il Governo:

a sentire l'ENCI ogni qualvolta in sede di stesura di regolamenti applicativi di disposizioni normative ci siano possibili effetti sulle tipologie canine la cui tutela è oggetto dell'attività istituzionale dell'ente; a considerare la collaborazione dell'ENCI, le cui ramificazioni sono attivamente presenti in tutta Italia, per garantire sul territorio la migliore integrazione del cane nella società e un migliore rapporto tra uomo e cane anche nei contesti metropolitani; a fare conoscere al più vasto pubblico, anche attraverso le scuole e utilizzando la competenza dell'ENCI in materia, le origini, le attitudini e l'evoluzione delle diverse tipologie canine italiane, patrimonio zootecnico di inestimabile valore apprezzato in tutto il mondo.
9/2836-A-R/9. De Angelis, Luciano Rossi, Stefani, Stucchi.

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2836-A-R/7

presentato da  GABRIELE CIMADORO

mercoledì 25 novembre 2009, seduta n.252


La Camera,
considerata la necessità della Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno; esaminato il nuovo testo del disegno di legge, come modificato dalle Commissioni di merito in sede referente; l'articolo 3, comma 2, prevede che: «Il regolamento di cui al quarto comma dell'articolo 544-ter del codice penale è emanato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani»,

impegna il Governo

a prevedere che per l'emanazione del citato regolamento sia consultato, in aggiunta alla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani, anche l'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI).
9/2836-A-R/7. Cimadoro, Nola, Luciano Rossi, Stefani, Stucchi.

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2836-A-R/11

presentato da FULVIO FOLLEGOT

mercoledì 25 novembre 2009, seduta n.252


La Camera, premesso che:
l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, al comma 1 prevede un regolamento che stabilisca i casi in cui l'intervento chirurgico del veterinario, fuori dei casi terapeutici, è utile al benessere di un singolo animale; il comma 2 stabilisce che il regolamento è emanato sentita la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani; oltre al soggetto di cui sopra è opportuno sentire altri soggetti competenti,

impegna il Governo

affinché il regolamento venga emanato con decreto del ministro della salute sentito anche l'Ente nazionale della cinofilia italiana.
9/2836-A/R-11.Follegot, Stefani, Pini, Luciano Rossi.

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/2836-A-R/8

presentato da STEFANO STEFANI

mercoledì 25 novembre 2009, seduta n.252


La Camera, premesso che:
il disegno di legge in esame prevede, all'articolo 3, che non siano applicabili sanzioni laddove sia operato su un animale un intervento chirurgico, benché non terapeutico, ma eseguito da un medico veterinario per ragioni di medicina veterinaria ovvero nell'interesse dell'animale medesimo; tra tali interventi rientra anche la caudectomia,

impegna il Governo

in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 del disegno di legge in esame, a porre in essere le necessarie disposizioni normative atte a prevedere che l'eventuale caudectomia debba essere eseguita entro e non oltre il sessantesimo giorno di vita dell'animale.
9/2836-A-R/8. Stefani, Luciano Rossi, Stucchi.

Torna alle normative e alle leggi sul cane

Questo articolo è protetto dalle Leggi Internazionali di Proprietà.
E' PROIBITA la sua riproduzione totale o parziale, all'interno di qualsiasi mezzo di comunicazione
(cartaceo, elettronico, ecc.) senza l'autorizzazione scritta dell'autore.

Torna su

 

Torna alla Home collabora con difossombrone.it
Copyright © Difossombrone.it tutti i diritti sono riservati

Sito internet realizzato da VedaNet