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L'attività agricola
dell'allevamento del cane
Nell'ultimo decreto D.M. del 20/04/2006, l'allevamento del cane viene equiparato all'esercizio di attività agricola per quanto riguarda le imposte dirette, comportando l'inclusione del reddito agrario.
Queste leggi rappresentano un punto di riferimento fondamentale per tutti coloro che esercitano l'attività di allevamento dei cani; viene riconosciuto che l'attività di allevamento del cane è considerata a tutti gli effetti come esercizio di attività agricola e coloro che possiedono almeno cinque fattrici e producono almeno trenta cuccioli, sono da considerarsi imprenditori agricoli (sono di fatto equiparati a imprenditori agricoli)
Oltre a risolvere vari problemi queste leggi mirano a risolvere anche problematiche di natura urbanistica ed edilizia che gli allevatori incontrano per costruire i propri canili e gli altri locali di ricovero dei mezzi.
Ai fini della classificazione agricola dell'attività è fondamentale, quindi, il raggiungimento degli obiettivi minimi del numero dei cuccioli e del mantenimento delle fattrici, dimostrando l'occupazione prevalente e personale nella conduzione dell'azienda per la cura e l'alimentazione dei propri cani. La legge 349 aveva riconosciuto giuridicamente la figura dell'allevatore di cani, ma senza un immediato recepimento nel sistema tributario italiano. L'inserimento dell'allevamento dei cani nel D.M. 20/04/06, pubblicato nella G.U. n. 97 del 27/04/2006, rappresenta un passaggio importante, in quanto permette di concludere che l'attività di allevamento dei cani è di natura agricola anche per le imposte dirette.
Nello specifico le attività di allevamento sono considerate attività agricole se collegate, seppur in via teorica, con la coltivazione del fondo e la produzione di foraggio destinato all'alimentazione degli animali. L'obiettivo, sempre teorico, è che l'allevamento di ogni singola specie sia raggiunto con alimenti ottenibili per almeno un quarto dal terreno. In questo modo è ovvio che l'allevatore deve possedere, in proprietà, in affitto o ad altro titolo, un terreno censito al catasto come particella fondiaria e produttore, per classificazione catastale, di reddito agrario, cioè di quella parte spettante al capitale di esercizio ed all'attività imprenditoriale agricola.
Tutte queste leggi ed altre normative che regolano l'allevamento dei cani devono essere tenute in considerazione quando si parla di "Tecnologia di allevamento del cane".
Allevare oggi
Niente può essere improvvisato, l'allevatore deve fare in modo da operare nel rispetto della legalità: devono essere seguite le indicazioni di legge che stabiliscono l'ubicazione degli allevamenti, le norme di polizia veterinaria e della ASL di appartenenza per la detenzione e la preparazione degli alimenti, l'allontanamento delle deiezioni, allontanamento di eventuali animali deceduti, iscrizione delle fattrici e dei riproduttori maschi ad associazioni, enti certificatori, iscrizione all'anagrafe canina, secondo le modalità in uso nella zona, iscrizione dei cuccioli nati, rispettando i termini in cui devono essere denunciati, iscrizioni a gare; l'allevatore deve inoltre tener conto dei contratti di vendita degli animali, della possibilità da parte dei clienti di rescindere un contratto per vizi redibitori, ecc...
Testo tratto da “ALLEVAMENTO DEL
CANE” - Prof. Guido FERRUZZI.
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