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Parchi e Cinofilia
a cura di Gian Carlo Bosio, Presidente PRO SEGUGIO
Quadro Giuridico:
L'evoluzione normativa in materia di tutela della fauna selvatica, ha portato all'approvazione di due distinte leggi: Legge 11/02/1992 n°157 "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" e Legge 06/12/1991 n°394 "Legge quadro sulle aree protette".
Mentre è superfluo sottolineare la distinzione delle due normative nella diversa considerazione dell'esercizio venatorio, entrambe non escludono lo svolgimento di attività sportive compatibili con la tutela del territorio e segnatamente della fauna selvatica. Tra queste l'allenamento, l'addestramento dei cani, le prove e le gare cinofile.
L'esercizio di queste attività anche nella legge 157/92, una legge più propriamente faunistico venatoria, non conosce la temporalizzazione propria della caccia.
L'attività cinofila nel contesto agro-silvo-pastorale è di fatto considerata dal legislatore, attività sportiva solo in senso lato riconducibile alla caccia.
L'articolo 10 comma 8 lettera E della legge 157/92 stabilisce che i piani faunistico venatori di ogni provincia comprendano: "Le zone ed i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati".
La legge quadro sulle aree protette n°394/91, all'articolo 11 prevede che ogni parco, nazionale o regionale, nel rispetto delle proprie caratteristiche, attraverso il proprio Regolamento, disciplini l'esercizio delle attività consentite entro il territorio di competenza.
Tra queste in particolare: (art.11 c.2 lett.D) lo svolgimento di attività sportive, ricreative e educative.
L'esercizio dell'attività cinofila in campagna è riconducibile a tutti gli effetti ad attività sportiva e zootecnica, non a caso le zone cinofile deputate all'allenamento e all'addestramento dei cani, al pari di altre manifestazioni concernenti i cani, sono organizzate prevalentemente dall'E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana).
Spetta dunque alle Province ed agli Enti gestori dei parchi, adottare piani e programmi e le eventuali misure di disciplina dell'attività cinofila, anche all'interno delle aree protette, in quanto attività non incompatibile con le finalità di conservazione e salvaguardia del territorio.
Definizione dell'esercizio cinofilo:
L'esercizio cinofilo attraverso la previsione di apposite zone per i cani, è attività strutturata secondo quattro distinte attività:
1. l'allenamento, che consiste nel mantenimento di idonea fitness del cane, opportuna anche per ottenere efficaci prestazioni cinotecniche.
2. l'addestramento, attività più complessa, mirata ad educare il cane all'obbedienza, al collegamento con il conduttore e soprattutto a indirizzare, specializzandola, la sua attitudine (da ferma, da cerca o da seguita), su un'esclusiva specie selvatica.
3. le prove cinofile, strumento di selezione zootecnica, finalizzate all'individuazione dei soggetti più dotati nel lavoro cinofilo richiesto, da avviare alla riproduzione.
4. le gare, da non confondere con la precedente attività, espressioni di agonismo sportivo a diversi livelli: provinciale, regionale, nazionale o internazionale, che si articolano in cani iscritti al L.O.I. (Libro Origini Italiano) ed in cani non iscritti.
Prospettive e sinergia tra parchi e attività cinofile:
L'attività cinofila prodromica alla preparazione ed all'educazione dei cani in vista della stagione venatoria, o come criterio di selezione zootecnica per l'esaltazione delle capacità funzionali delle singole razze, oppure come pura espressione di agonismo sportivo, da quanto emerge dal precedente quadro, non è esclusa dalle attività compatibili ammesse nelle aree protette, nel caso che ci occupa nei Parchi Nazionali o nei Parchi Regionali.
Per passare dalla pura elaborazione dottrinale al riconoscimento positivo, occorre che l'ente gestore raccordandosi con le vigenti leggi regionali in materia di " Protezione della fauna selvatica omeoterma e prelievo venatorio" regolamenti detta attività, inquadrabile tra le attività sportive e ricreative a tutti gli effetti.
Non è superfluo però ricordare, che la vigente normative prevede l'affidamento delle zone cinofile, oltre che alle associazioni cinofile riconosciute dall'E.N.C.I., anche ad imprenditori agricoli singoli o associati.
Nella moderna concezione di impresa agricola, il collegamento tra coltivazione del fondo e zootecnia, sono circostanze soltanto eventuali. Niente vieta di ipotizzare che accanto alle attività agricole tradizionali, possano svilupparsi anche all'interno dei parchi zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani intese come fonte di integrazione del reddito agricolo.
Trascorsi ormai otto anni dalla promulgazione della Legge quadro sulle aree protette, le leggi regionali di attuazione della medesima Legge 394/91, lasciano intravedere lo sforzo del legislatore di coinvolgere direttamente ed in maniera decisamente più pregnante l'agricoltore nella gestione della fauna selvatica che vive sui suoi fondi, prospettando anche una possibilità effettiva di integrazione, non soltanto simbolica del reddito dell'impresa agricola.
A livello regionale è generalizzato lo sforzo di superare l'ottica di un rapporto passivo tra Ente Gestore del parco ed agricoltori.
Non è ragionevole infatti pensare, di poter gestire con fondate speranze di successo il territorio a fini faunistici, da un lato senza la collaborazione attiva da parte del mondo agricolo e, dall'altro, senza riconoscere al medesimo non soltanto i danni eventualmente sopportati a causa della fauna e della vincolistica che deprime la competitività aziendale, ma anche gli incentivi economici che ne possano adeguatamente compensare la disponibilità all'inclusione nelle aree protette.
Tra questi ultimi una valida opzione è data dall'ipotizzato sviluppo di zone cinofile per l'allenamento e l'addestramento dei cani, contributo alla salvaguardia e alla valorizzazione delle risorse ambientali oltre che integrazione al reddito agricolo in aree marginali.
Dr. Gian Carlo Bosio
Presidente PRO SEGUGIO
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