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ATTENZIONE!!!! Esche killer e Bocconi avvelenati

esche killer

ATTENZIONE ALLE " ESCHE KILLER " !!!

Oltre ai classici "bocconi avvelenati", polpette, salsicce o wustell imbottiti con veleno ratticida o altri generi di sostanze letali, ultimamente molti ritrovamenti di queste "esche" hanno fatto emergere il pericolo costante di questi nuovi bocconi mortali. Si tratta di bocconi appetibili, composti nella maggior parte dei casi da carne macinata o impasto di polpetta, con la sua interno pezzi di vetro, chiodi o addirittura aghi. Queste esche sono distribuite al solo scopo di UCCIDERE i cani che le ingeriscono!


AVVELENARE GLI ANIMALI E' UN REATO!

Avvelenare un animale è reato ai sensi degli articoli 544-bis e 544-ter (uccisione e maltrattamento di animali) del codice penale.
L’articolo 14 T.U. Leggi sanitarie (Regio Decreto 27.07.1934, n° 1265) proibisce e punisce lo spargimento di sostanze velenose con reclusione ed ammende.
Il Ministero della Salute è intervenuto per arginare il fenomeno con la “Ordinanza contingibile ed urgente concernente norme sul divieto di utilizzo o di detenzione di esche o bocconi avvelenati” del 18 dicembre 2008 (G.U. n°13 del 17.01.2009), che istituisce divieti ed obblighi.
L’Ordinanza, entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, aveva l’efficacia di dodici mesi dalla data di pubblicazione.
Il 19 marzo 2009 il Ministero emanava una seconda Ordinanza, che apportava modifiche ed aveva efficacia fino al 16 gennaio 2010.
Il Ministero rilevando il “persistere del fenomeno relativo all’uccisione di animali mediante l’utilizzo di esche o bocconi avvelenati sia in ambito urbano, che extraurbano… Tenuto conto che la presenza di veleni e sostanze tossiche sul territorio, in particolare sotto forma di esche o bocconi, rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, sia direttamente che indirettamente attraverso la contaminazione ambientale, nonchè l’ambiente”, il 14 gennaio 2010 ha ritenuto di “prorogare e rafforzare” le misure previste dall’Ordinanza 18 dicembre 2008 come modificata dall’Ordinanza 19 marzo 2009.
Questa Ordinanza ha l’efficacia di 24 mesi dalla data di pubblicazione sulla G.U..

E’ vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare ed abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli, o materiale esplodente; è vietata, altresì, la detenzione, l’utilizzo e l’abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.
Le “inutili ed eticamente non accettabili (ndr)” operazioni di derattizzazione e le operazioni di disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone ed alle specie animali non bersaglio e devono essere pubblicizzate dalle ditte stesse, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d’anticipo. La tabellazione deve contenere l’indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elenchi identificativi del responsabile del trattamento e l’indicazione delle sostanze utilizzate.
Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata deve provvedere alla bonifica del sito.
L’utilizzo di rodenticidi, non racchiusi appositi contenitori di esche, può essere autorizzato previa comunicazione al Ministero della Salute.
Al termine dell’operazione le esche non utilizzate debbono essere rimosse e va redatto un verbale di chiusura dell’operazione stessa. Nel verbale, che viene inviato in copia al Ministero della Salute, va indicato il numero di esche immesse ed il numero delle esche non utilizzate e rimosse.

L’Ordinanza istituisce l’obbligo della denuncia anche se non sopraggiunge la morte, alla denuncia vanno allegati tutti i referti veterinari disponibili.
La denuncia va presentata a qualsiasi organo di polizia giudiziaria: Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale, Polizia Municipale.
La denuncia va presentata anche se, e si tratta della maggioranza dei casi, lo spargimento delle sostanze velenose è stato messo in atto da ignoti.
In caso di decesso dell’animale, domestico, randagio o selvatico, il veterinario deve inviare, tramite le ASL, le spoglie dell’animale stesso e tutto il materiale utile all’identificazione del veleno all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZPS) competente per territorio.
Va ricordato che L’Ordinanza ministeriale obbliga l’IZPS ad effettuare l’autopsia e le analisi sulle spoglie dell’animale avvelenato fatto pervenire da un veterinario, sia pubblico che privato; lo stesso Istituto, in caso di referto positivo al veleno, deve darne comunicazione all’Autorità giudiziaria.
· Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco ed al Servizio veterinario ASL territorialmente competente.
In caso di decesso dell’animale il medico veterinario deve inviare le spoglie e ogni altro campione utile all’identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte all’IZPS competente per territorio, accompagnati da referto anamnesico, al fine di indirizzare la ricerca analitica. L’invio di spoglie di animali deceduti per avvelenamento e campioni da essi prelevati avviene per il tramite delle ASL competenti per territorio o delle ditte convenzionate con le predette ASL.
Gli IZPS devono sottoporre ad autopsia l’animale ed effettuare le opportune analisi sui campioni pervenuti o prelevati in sede autoptica.
L’Istituto deve eseguire le analisi entra trenta giorni dall’arrivo del campione e comunicarne gli esiti al veterinario, che ha inviato i campioni, al Servizio veterinario ASL, al Sindaco e, qualora positivo, all’Autorità giudiziaria.

attenzione bocconi avvelenati

Decesso di animale di proprietà

Il proprietario è obbligato a segnalare il decesso agli Organi di Polizia Giudiziaria, al Sindaco, al Prefetto, al Servizio veterinario ASL. Alla denuncia vanno allegati i referti veterinari, i risultati dell’autopsia e delle analisi eseguiti dall’IZPS.

Avvelenamento di animali randagi o selvatici, od animali avvelenati ma non deceduti

Nel caso che l’animale, seppur avvelenato, non muoia o se si tratta di animali randagi o selvatici morti per avvelenamento o ingestione di sostanze tossiche o nocive compresi plastiche, metalli o materiale esplodente, alla denuncia vanno allegati i referti veterinari ed i risultati dell’esame autoptico eseguiti dall’IZPS.

Rinvenimento di materiale sospetto

In caso di rinvenimento di materiale sospetto va segnalata immediatamente la presenza agli organi di vigilanza: CFS, Servizio veterinario ASL, Polizia municipale, Polizia provinciale, etc.

Minaccia di avvelenamento

In caso di minaccia di avvelenamento la denuncia va fatta ai sensi dell’articolo 544-bis del Codice Penale e per infrazione alla norme previste dal Testo Unico delle Leggi sanitarie in merito allo spargimento delle sostanze velenose.

Compiti del Sindaco e coinvolgimento della Prefettura

L’Ordinanza ministeriale prevede che presso ciascuna Prefettura sia attivato un ‘Tavolo di coordinamento’ per la gestione degli interventi da effettuare e per il monitoraggio del fenomeno.
Il ‘Tavolo’ , coordinato dal Prefetto, è composto da Provincia, Sindaci, Servizi veterinari ASL, CFS, IZS, Guardie Zoofile, Polizie locali ed un medico veterinario libero professionista, nominato dall’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di appartenenza.
Se presso la Prefettura il ‘Tavolo di coordinamento’ non è ancora organizzato, occorre scrivere al Prefetto per chiederne l’immediata istituzione.
Il Sindaco, in caso di avvelenamento anche solo sospetto, deve aprire un’indagine, bonificare e tabellare la zona, intensificare i controlli.
In caso di inadempienza il Sindaco va prontamente diffidato perché proceda immediatamente ad assolvere i suoi compiti.
Se lo spargimento dei bocconi avvelenati è in qualche modo legato al randagismo, il Sindaco deve provvedere a metter in atto tutti gli strumenti previsti dalla L.Q. 281/91 e dalle relative LL.RR. per arginare il fenomeno (sterilizzazioni, adozioni, canili, campagne informative).
Il Sindaco, a seguito della segnalazione di avvelenamento da parte del medico veterinario o da parte dell’IZPS, deve dare immediate disposizioni per l’apertura di una indagine, da effettuare in collaborazione con le altre Autorità competenti.
Il Sindaco, qualora venga accertata la violazione dell’articolo 1, spargimento di sostanze velenose, esche e quant’altro già descritto, provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica dell’area interessata. Entro 48 ore dall’accertamento della violazione provvede ad individuare le modalità di bonifica del terreno o del luogo interessato all’avvelenamento, prevedendone la segnalazione con apposita cartellonistica, nonché ad intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte.


COME POSSO FARE PER PROTEGGERE GLI ANIMALI DA ESCHE AVVELENATE?

L'attenzione è la regola numero uno.

Le aree maggiormente a rischio sono le immediate vicinanze delle aziende faunistico-venatorie o di protezione della fauna o di caccia autogestite, in cui gli avvelenatori hanno tutto l'interesse a sterminare qualsiasi predatore che possa interferire con l'attività venatoria.

I boschi in cui si raccolgono tartufi possono nascondere insidie: la concorrenza tra i tartufai può infatti spingere a cercare di avvelenare il cane dei concorrenti.

I confini di coltivazioni collinari e montane sono da considerarsi anch'essi zone a rischio: l'avvelenamento di cervi, caprioli ed altri animali che possono danneggiare il raccolto è purtroppo una pratica diffusa.

In tutte queste zone è buona norma, durante le passeggiate, applicare la museruola al cane: un boccone inghiottito in un secondo può rivelarsi fatale. Per questo il nostro consiglio è educare i cani a non raccogliere cibo da terra.

QUALI SONO I SINTOMI DELL'AVVELENAMENTO?

La sintomatologia varia a seconda delle sostanze ingerite. La stricnina agisce direttamente sul sistema nervoso centrale e di conseguenza sulla muscolatura, provocando una tipica rigidità caratterizzata da estensione degli arti, schiena incurvata, orecchie erette, rime labiali contratte all'indietro, pupille dilatate, cianosi delle mucose. Il decesso avviene per anossia, causata dallo spasmo dei muscoli respiratori: durante l'agonia, l'animale rimane cosciente.

Il topicida, in genere, svolge un'azione anticoagulante. Il decesso dell'animale, in questo caso, avviene a causa di emorragie interne e non è immediato: pallore alle mucose, respirazione difficoltosa, stato di grave prostrazione, sono sintomi di questo tipo di avvelenamento.

Il fungicida, l’acaricida e l’ insetticida agiscono non solo per ingestione ma anche per inalazione.

Il veleno presente nei comuni liquidi antigelo provoca il blocco delle funzioni renali e poi la morte.

Il cianuro agisce anche solo per inalazione e paralizza gli organi respiratori, provocando danni irreversibili al sistema nervoso centrale.


COSA DEVO FARE IN CASO DI POSSIBILE AVVELENAMENTO?

Se sospetti che l'animale abbia ingerito un boccone avvelenato, contatta immediatamente il veterinario più vicino (o la guardia medica veterinaria) in modo da allertare preventivamente il medico dell’arrivo dell’animale.

In caso di estrema necessità, e sempre sotto consiglio del medico, può essere utile far vomitare l’animale somministrando acqua calda molto salata, oppure della chiara di uovo montata a neve.

Cerca di mantenere calmo l'animale e non somministrare mai latte.

E’ sempre utile rivolgersi anche al Centro Veleni più vicino.

polpette avvelenate

POSSO DENUNCIARE L'AVVELENAMENTO DI UN ANIMALE?

Certo.
I casi di avvelenamento devono essere documentati e denunciati perché la legge è un importantissimo strumento a nostra disposizione per sconfiggere il fenomeno.

Su questo argomento la normativa è chiara:

  • la fauna selvatica è protetta dallo Stato;

  • è espressamente vietato diffondere veleni dalla legge sulla caccia (L.N. 157/92 art. 21, che prevede un’ammenda fino a € 1549,37) nonché dalle leggi sanitarie (art. 146 T.U. Leggi Sanitarie, che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e un’ammenda da € 51,65 fino a € 516,46);

  • contro il maltrattamento e l'uccisione di animali è in vigore la legge 189 del 2004.

Recentemente anche il Ministero della Salute ha prorogato l’Ordinanza concernente norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati (GU Serie Generale n.51 del 3-3-2014).

L’importanza del ruolo della denuncia è sottolineato dall’Ordinanza stessa che, in caso di decesso, obbliga il proprietario o detentore dell’animale a darne immediata comunicazione all’Autorità competente.

La denuncia può comunque e deve essere presentata anche qualora non sopraggiunga la morte e deve contenere le prove che l’animale sia stato avvelenato (a questo proposito è importante allegare tutti i referti veterinari).

In caso di decesso dell'animale, sia esso domestico, randagio o selvatico, il medico veterinario deve inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all’identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte, all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, accompagnati da referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica a effettuare delle analisi. Tali risultati devono dunque essere allegati.

Per la denuncia puoi rivolgerti a qualsiasi organo di polizia giudiziaria (Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale), presentando di persona il tuo esposto o denuncia (anche contro ignoti) in forma scritta.

Per mettere fine a questa pratica è necessario che vengano individuati i responsabili: non aver timore di segnalare sempre alle autorità fatti o persone sospette.

La denuncia, oltre a rendere possibile l’identificazione e la punizione degli avvelenatori testimonierà la gravità del problema e renderà meno difficile il nostro percorso per fermare gli avvelenatori.

COSA DEVO FARE IN CASO DI DECESSO DELL'ANIMALE?

Ai sensi dell’Ordinanza concernente norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati (GU Serie Generale n.51 del 3-3-2014) il proprietario o il responsabile di un animale deceduto ha l’obbligo di darne segnalazione alle autorità competenti tramite il medico veterinario che emette la diagnosi di avvelenamento.

E' molto importante presentare una denuncia anche in caso di: morte per avvelenamento di animali non di proprietà, ingestione di sostanze tossiche o nocive, da parte di animali selvatici o domestici, avvelenamento senza decesso dell'animale.

Alla denuncia dovranno essere allegati tutti i referti veterinari e l’esame necroscopico in caso di decesso.

Ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale l’esame necroscopico dovrà comunque essere eseguito obbligatoriamente dall’Istituto Zooprofilattico.

POSSO DENUNCIARE ANCHE SOLO LA MINACCIA DI AVVELENAMENTO?

Assolutamente si!
Anche nel caso particolare di minaccia di avvelenamento, ci sono i termini per una denuncia per art 544 bis c.p. e per infrazione delle normative previste dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie relative alla distribuzione di sostanze velenose.

Questi sono i classici casi in cui può esserti utile improvvisarti ‘detective’ e raccogliere il maggior numero d’indizi affinché si possa risalire ai colpevoli: in particolare è importante presentare una denuncia scritta firmata da tutti i cittadini interessati e depositarla direttamente in Procura, oltre che dai Carabinieri e Corpo Forestale, e sollecitare ogni tanto, meglio se con il supporto di un legale, l’andamento delle indagini, dove occorre scrivere nel dettaglio tutti i fatti. Se dovesse succedere qualcosa agli animali occorre conservare i referti veterinari che ne attestino le ferite o la morte così da poterli allegare alla segnalazione.

 

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